Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15297 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26534-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso PGENERALE DELLO STATO, chi la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA TENUTA M. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Agricola Tenuta M. srl impugnava l’avviso di liquidazione attraverso il quale l’Ufficio dichiarava la contribuente decaduta dalle agevolazioni ex L. n. 97 del 1994, art. 5 bis, comma 1, introdotto dalla L. n. 448 del 2001, art. 51, comma 21, (esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere) da quest’ultima fruite in relazione all’atto di acquisto (ottobre 2005) di un compendio agricolo in territorio montano e liquidava le maggiori imposte con irrogazioni delle sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale; la Corte di Cassazione adita dall’Agenzia delle Entrate con sentenza n. 21847/2016 in parziale accoglimento del ricorso annullava la decisione della CTR cassando con rinvio per la rideterminazione dell’importo dovuto dalla società contribuente sulla base dell’avviso di liquidazione opposto, tenendo conto del rapporto tra porzione ceduta a terzi e la porzione oggetto di coltivazione diretta da parte della medesima.

3 Riassunto il giudizio l’adita Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello determinando la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in Euro 518.892 e, in accoglimento della domanda del contribuente, escludendo l’applicabilità di qualsiasi sanzione in danno del contribuente sulla base della novità della questione trattata.

4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi. L’intimata non si è costituita.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 63 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità della domanda di disapplicazione delle sanzioni non proposta nel giudizio primo e secondo grado ma fatta valere solo nel giudizio di rinvio.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è motivo di discostarsi “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità” (cfr. tra le tante Cass. n. 26459/2017 e nr 14402/2016.

2.2 Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato dalla ricorrente attraverso la trascrizione nel ricorso dei motivi contenuti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dalla produzione delle controdeduzioni del giudizio sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, che il contribuente abbia prospettato il thema decidendum relativo alla disapplicazione delle sanzioni solo nel processo di rinvio incorrendo, quindi, nella sanzione processuale dell’inammissibilità prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

2.3 La CTR avrebbe dovuto quindi dichiarale. l’inammissibilità del motivo di impugnazione non sollevato nel ricorso introduttivo e irritualmente introdotto nel giudizio di rinvio.

3. Il secondo motivo con il quale si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,L. n. 97 del 1994, art. 5 bis e art. 384 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è assorbito.

4 In accoglimento del ricorso va cassata l’impugnata sentenza, la causa può essere decisa nel merito con il parziale accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla contribuente e l’applicazione delle imposte del registro, ipotecaria e catastale su un imponibile di Euro 518.892,00 e irrogazione della sanzione di legge.

5 Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relativa ai giudizi di merito vanno interamente compensate in considerazione dell’esito complessivo degli stessi.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente nei termini di cui in motivazione;

– condanna la soc. Agricola Tenuta M. srl al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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