Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15203 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23970-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SESTO SIDERSERVIZI S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PERSICO, che la rappresenta

e difende assieme all’Avvocato SERGIO SOTTOCASA BIANI giusta procura

speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1278/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 14/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello proposto dalla Sesto Siderservizi S.r.L. in liquidazione avverso la sentenza n. 341/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione per imposta di registro con aliquota del 3% relativa alla sentenza n. 1216/2010 emessa dal Tribunale di Ferrara in accoglimento di domanda di revocatoria fallimentare proposta nei confronti della società controricorrente dalla società Coop Costruttori s.c. a r.l., con contestuale ordine di pagamento di somme;

la società resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente respinta la richiesta, avanzata dalla controricorrente con la memoria difensiva da ultimo depositata, di rinvio della trattazione del ricorso in funzione della proposta transattiva formulata dalla stessa nei confronti della società Coop Costruttori s.c. a r.l. a definizione del giudizio civile dianzi indicato, atteso che non risulta, agli atti, alcuna accettazione da parte di quest’ultima;

2.1. con il primo motivo si censura la sentenza denunciando violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. B e E) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente assimilato la sentenza del Tribunale di Ferrara, recante accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare di pagamento eseguito dal debitore ceduto della parte fallita, con contestuale condanna al pagamento di somme, ad una pronuncia di annullamento, applicando l’imposta di registro in misura fissa anzichè proporzionale;

2.2. il motivo è fondato;

2.3. secondo orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 16814/2017, Cass. n. 24954/2013), in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di pagamento di somme o cessione di crediti è, infatti, soggetta all’aliquota proporzionale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b) (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) – e non al pagamento della misura fissa prevista dal medesimo art., successiva lett. e) (prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l’annullamento o la declaratoria di nullità di un atto) – perchè tale sentenza possiede contenuti ed effetti diversi dalle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, tenuto conto che non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva, e che le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti;

2.4. la sentenza che accoglie la domanda di revoca di atti solutori non ha infatti quale necessario presupposto la declaratoria di inefficacia del negozio “a monte” del pagamento revocato, ed essa, inoltre, non determina la mera inopponibilità di tale pagamento al fallimento, ma ha un effetto traslativo pieno, in quanto, condannando l’accipiens alla restituzione della somma di denaro in precedenza appresa e già confusa nel suo patrimonio, comporta il depauperamento di tale patrimonio, con contestuale, immediato trasferimento al fallimento della corrispondente ricchezza (cfr. Cass. n. 31277/2018 in motiv.);

3.1. con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40) e si lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato che “i pagamenti alla cui restituzione l’odierna appellante è stata costretta dalla citata sentenza civile fondano la loro derivazione nel contratto d’appalto tra la Coop e la Frullo S.r.L., contratto che… era stato sottoposto ad IVA”, con conseguente irrilevanza dei pagamenti, derivanti dal contratto, effettuati fra debitore ceduto e appellante;

3.2. anche tale censura va accolta richiamando, in tale sede, l’orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 4802/2011; conf. n. 20602/2015) secondo cui, nel caso di cessione di un credito scaturito da un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all’adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto ed a favore del creditore cessionario è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale;

4.1. va infine respinta la richiesta, avanzata dalla controricorrente nella memoria difensiva, di tener conto, in relazione alla liquidazione dell’imposta applicata, del minore importo disposto, a suo carico, dalla Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ferrara;

4.2. premesso che non vi è prova, agli atti del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia della Corte di Appello di Bologna (prodotta dalla controricorrente in copia priva della suddetta attestazione), va ribadito infatti, anche in tale sede, il principio secondo cui l’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1, continua ad essere dovuta sino alla definitiva riforma dell’atto (cfr. Cass. n. 3617/2020, Cass. n. 15645/2019), salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione;

5. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

6. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

7. poichè l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA