Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15060 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28028/2019 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9, presso

lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 308/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.T., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad otto motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione Territoriale dinanzi alla quale aveva richiesto la protezione internazionale declinata, in via gradata, nelle forme della “protezione sussidiaria” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nella formulazione ratione temporis vigente.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato di essere giunto in Italia, a seguito di transito in Libia, ancora minorenne nel 2015 e di essere fuggito dal proprio paese per sfuggire ad una condizione di schiavitù in quanto, appartenente ad una famiglia di schiavi era stato costretto a lasciare la scuola al momento della morte del padre, poichè il padrone voleva che egli prendesse il suo posto.

1.2. Ha dedotto che, giunto in Italia, si era integrato sia sotto il profilo linguistico, sia svolgendo varie attività di volontariato con la Croce Rossa sia reperendo attività lavorativa, ormai stabile.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

4. All’adunanza camerale del 4.3.2020, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in ragione della necessità di acquisire il fascicolo di ufficio, il cui esame era indispensabile per scrutinare la prima censura proposta.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e dell’art. 47 della Carta dei Diritti, con particolare riferimento alla previsione, non attuata, dell’obbligo della videoregistrazione, o, in mancanza, dell’audizione del richiede dinanzi all’autorità giudiziaria: lamenta una restrizione dei diritti di difesa, tenuto conto che il verbale della Commissione territoriale era scarno e poco esaustivo, non comprensivo di alcun approfondimento sulla sua vulnerabilità.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 2 della “Direttiva Qualifiche”: lamenta che la Corte non aveva indagato sulle condizioni di vita del paese di origine, con particolare riferimento alla persistenza della condizione di schiavitù ed al rischio concreto che, egli, ove rimpatriato, venisse ricondotto a lavorare nei campi nelle medesime condizioni di violazione dei diritti umani dalle quali era fuggito.

3. Con il terzo motivo, deduce, altresì, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, sulla mancanza di “credibilità”: lamenta l’apoditticità della valutazione della Corte che aveva reso sul punto una motivazione apparente.

4. Con il quarto ed il quinto motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 13, nonchè degli artt. 6 e 13 CEDU: lamenta l’esame non realistico operato dalla Corte territoriale sulla condizione sociopolitica e di insicurezza generalizzata in cui versava il proprio paese e sulla sua corrispondente condizione di vulnerabilità

5. Con il sesto motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): lamenta l’apodittica negazione della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata alla quale rischierebbe di essere nuovamente sottoposto in caso di rientro in patria.

6. Con il settimo motivo, lamenta, ancora, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 7 e 8: assume che le condizioni descritte valevano anche al riconoscimento dello stato di rifugiato trattandosi di atti di violenza fisica e psichica contro l’infanzia, da configurarsi come vere e proprie persecuzioni.

7. Con l’ottavo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: lamenta il disconoscimento della sua condizione soggettiva di vulnerabilità e di violazione della dignità personale.

8. Il primo motivo è infondato.

8.1. Preliminarmente, in relazione alla specifica questione dedotta,

questa Corte ha affermato che allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione Territoriale e la videoregistrazione non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. 32073/2018; Cass. 14148/2019; Cass. 10786/2019): al riguardo non è inutile precisare che la doverosa fissazione dell’udienza di comparizione non equivale al rinnovo dell’audizione del richiedente asilo che rappresenta un incombente doveroso soltanto in alcune specifiche ipotesi, come condivisibilmente chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22049/2019; Cass. 21584/2020).

8.2. Si richiamano, al riguardo, i seguenti principi di diritto che rilevano in modo specifico sulla decisione della censura in esame:

a. “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020);

b. più specificamente, per il grado di appello, “non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa.(cfr. Cass. 8931/2020).

8.3. Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver fissato la comparizione delle parti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che era stato proposto oltre il termine previsto dalla comunicazione della decisione della Commissione Territoriale: non ha pertanto dato seguito alla richiesta, invero generica, di audizione del ricorrente; la Corte territoriale, dinanzi alla quale la decisione era stata impugnata, ha fissato l’udienza di comparizione ritenendo la causa matura per decisione: all’esito, ha accolto la censura riguardante la inammissibilità dell’impugnazione per tardività ed ha rigettato le altre censure riproposte in relazione a tutte le forme di protezione internazionale invocate.

8.4. La decisione, pertanto, non risulta viziata in relazione alla critica di violazione del diritto di difesa per mancata audizione, essendo stata fissata in appello l’udienza di comparizione dove il rinnovo dell’ascolto rientra nell’insindacabile potere discrezionale dei giudici del gravame.

8.5. Nè l’omesso riscontro alla domanda di audizione in primo grado vale per una diversa soluzione della questione in esame, visto che la richiesta a ciò finalizzata non era riferita al chiarimento di specifiche questioni ma aveva una portata del tutto generica.

9. Il secondo, il terzo, quarto e quinto motivo devono essere congiuntamente esaminati, in quanto sono strettamente connessi.

9.1. La terza censura – che riguarda la valutazione di credibilità rappresenta l’antecedente logico della seconda ed è sovrapponibile alla quarta.

9.2. Essa è fondata in quanto l’apprezzamento della Corte sull’attendibilità dei fatti narrati è del tutto assertivo, apodittico e basato su un esame atomistico e non complessivo dei fatti raccontati (cfr. u. cpv. sesta pagina e primo cpv. della settima); a ciò si aggiunge che non risultano riportate, in relazione alla valutazione del racconto e del contesto nel quale esso è situato, fonti informative attendibili ed aggiornate in quanto le notizie riportate sulla generale condizione dei conflitti esistenti, sono tratte per lo più da fonti giornalistiche e, comunque, sono tutte prive di riferimento cronologico ed attinenti al racconto del richiedente.

9.3. Questa Corte, al riguardo, ha affermato che:

a. “in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale” (cfr. Cass. 10/2021; Cass. 24183/2020; Cass. 19716/2028; Cass. 26921/2017)

b. “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente” (Cass. 9230/2020; ed, in termini Cass. 8819/2020).

9.4. La Corte territoriale si è discostata dai principi sopra richiamati, pienamente condivisi da questo Collegio: risultano pertanto violati il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

10. Il secondo motivo, che riguarda la protezione sussidiaria, rimane logicamente assorbito in quanto dipende dalla valutazione di credibilità: non è inutile precisare, in ogni caso, che risulta del tutto omessa la considerazione della principale ragione della domanda di protezione e cioè la riduzione in schiavitù denunciata, visto che la fattispecie è stata esaminata in relazione ad aspetti del tutto generali che attengono in modo aspecifico alla vicenda narrata ed alle condizioni del paese di origine.

11. Il quinto motivo, parzialmente sovrapponibile al quarto, è fondato.

11.1. Si osserva, infatti, che non sono state richiamate COI attendibili ed aggiornate, idonee ad illustrare le condizioni sociopolitiche del paese di origine e che alle informazioni genericamente riportate dalla Corte, vengono contrapposte dal ricorrenti fonti informative attendibili ed aggiornate, precisamente richiamate (Amnesty International 2017/2018), le quali danno atto dell’espansione nel Mali di una pericolosa situazione di guerra.

11.2. La censura, pertanto, risulta decisiva e deve essere accolta anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione (cfr. Cass. 22049/2020; Cass. 21584/2020)

12. Il sesto, settimo ed ottavo motivo, riguardanti il mancato

riconoscimento dello stato di rifugiato, della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria per mancanza di una corretta articolazione del giudizio di comparazione – in relazione al quale, l’integrazione del ricorrente, specificamente documentata (cfr. la stessa sentenza impugnata terz’ultima pagina, riga 16 e 17), con motivazione del tutto contraddittoria ed illogica, è stata ritenuta indice di una possibile stabilizzazione, contraria alla natura temporanea della misura invocata – devono ritenersi assorbiti dall’accoglimento delle precedenti censure.

12.1. Tuttavia, non è inutile ricordare, in relazione a tale ultima fattispecie, che:

a. “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).

b. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

c. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.

13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il secondo, terzo ed il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti il quarto, il sesto, il settimo e l’ottavo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

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