Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 28/05/2021
Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 35753/2019 proposto da:
M.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata
Valentina Nanula, del Foro di Milano, con studio in Milano, via
Besana 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avvocata Stefania Pavarani, in Roma, Viale delle Milizie n. 38.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.
12.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1332/2019,
pubblicata il 20/9/2019.
Udita la relazione svolta Nella camera di consiglio del 13 gennaio
2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.
Fatto
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile.
Risulta del tutto omessa, nel corpo dell’atto di gravame, l’esposizione del fatto – limitandosi il ricorrente, nella parte intitolata “svolgimento del processo”, ad indicare gli esiti processuali della domanda di protezione, condensati in 9 righe del terzo foglio del ricorso, peraltro privo finanche di numerazione – e contenendo poi i singoli motivi uno scomposto florilegio di disposizioni normative e di sentenze, di legittimità e di merito, aventi ad oggetto vicende relative al Paese di origine del richiedente asilo (Guinea Bissau) ovvero di Report internazionali di epoca largamente anteriore rispetto a quelli utilizzati dalla Corte territoriale (e datati, rispettivamente, 13.3.2019 e 21.6.2019: f. 5 della sentenza impugnata), dai quali il giudice di appello correttamente evince come nel Paese di provenienza del richiedente asilo, nonostante la povertà che lo caratterizza, “vi sia una situazione sufficientemente tranquilla che garantisce un adeguato rispetto dei diritti umani”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021