Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14734 del 27/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22185/2014 R.G. proposto da:
P.M., con l’avv. Nicola Franzese ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Laura Barletta, in Roma, via
Anastasio II n. 130;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per
l’Umbria – Perugia n. 33/01/14, depositata il 24 febbraio 2014, non
notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio
2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
Fatto
RILEVATO
1. La contribuente è socia accomandante al 50% della società Luimpa s.a.s. del Geometra R.M., operante nel settore delle costruzioni edili. La società era attinta da avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d’impresa in Euro 133.340,00 per l’anno d’imposta 2005, sicchè veniva accertato in capo alla contribuente un maggior reddito di partecipazione per Euro 66.670,00, con conseguente ripresa a tassazione a fini Irpef, addizionali regionale e comunale, oltre alle sanzioni di legge.
2. La contribuente insorgeva con ricorso impugnando l’atto impositivo notificatole, lamentando l’omessa allegazione dell’avviso diretto alla società quale atto presupposto. Costituitosi l’Ufficio, la commissione tributaria provinciale accoglieva il gravame.
3. Proposto appello da parte dell’Amministrazione finanziaria, la decisione veniva riformata dal Collegio di secondo grado.
4. Ricorre per la cassazione la contribuente che si affida ad un unico motivo di ricorso, articolato sotto tre profili diversi. Resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. In via preliminare di rito, occorre rilevare la mancata integrità del contraddittorio tra ricorrente-socia, la società e gli altri soci. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n. 7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
2. Ne consegue che il giudizio dev’essere dichiarato nullo con remissione al giudice di primo grado, con ogni conseguenza anche per la regolazione delle spese.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, rileva la mancanza del litisconsorzio necessario, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla CTP di Perugia, cui demanda anche la regolazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021