Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14590 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23625 – 2019 R.G. proposto da:

I.S., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Lucia Paolinelli ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla piazza dei Consoli, n. 62, presso lo studio dell’avvocato

Enrica Inghilleri;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 65/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I.S., cittadina della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva abbandonato la (OMISSIS) per i forti contrasti con la sua famiglia d’origine.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale respingeva l’istanza.

3. Con ordinanza dei 12/14.3.2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da I.S. avverso il provvedimento della commissione.

4. I.S. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 65/2019 la Corte di Catanzaro rigettava il gravame. Premetteva la corte che l’appellante si doleva esclusivamente per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Indi evidenziava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di tale protezione; che invero, nel solco della debita valutazione comparativa, l’appellante, in caso di rimpatrio, non si sarebbe ritrovata in condizioni di elevata vulnerabilità.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso I.S.; ne ha chiesto in base ad un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., dell’art. 3C.E.D.U., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; il vizio di motivazione.

Deduce in primo luogo che la corte le ha negato l'”umanitaria” senza alcuna previa verifica della situazione di instabilità sociopolitica esistente in (OMISSIS).

Deduce che la situazione sociopolitica della (OMISSIS) è significativamente compromessa, così come si evince nel report di “Amnesty International” per gli anni 2017/2018.

Deduce in secondo luogo che ha lasciato la (OMISSIS) da tre anni, è radicata in Italia, parla l’italiano, è legata ad un suo connazionale che vive in Italia, ha ricevuto un’offerta di lavoro ed ha problemi di salute per i quali sta eseguendo in Italia i necessari accertamenti.

8. Il motivo di ricorso va respinto.

9. Indubbiamente, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio (cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8571; Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).

Indubbiamente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine, ancorchè non coincidente con l’esame necessario ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c può concorrere nel giudizio comparativo che la protezione umanitaria involge (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2021, n. 5524).

10. Ebbene, pur in questi termini, il giudizio “di fatto” – inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità”, e soggettiva e oggettiva, del richiedente asilo – cui la Corte di Catanzaro ha atteso, è, nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ineccepibile.

Invero è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in punto di “umanitaria”, la corte calabrese ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente la corte di merito ha evidenziato che non si aveva riscontro, da un lato, di circostanze atte a dar ragione dell’integrazione dell’appellante nel contesto socioeconomico italiano, dall’altro, della sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di emergenza sanitaria, ambientale ovvero alimentare, tale da esporre a repentaglio i diritti e le esigenze fondamentali dell’appellante in ipotesi di suo rimpatrio.

Ciò tanto più che la corte distrettuale ha precisato che l’appellante in nessun modo aveva “allegato, quanto alla sua situazione economica e di inserimento sociale nel Paese d’origine, una condizione di particolare vulnerabilità e, in particolare, l’impossibilità di procurarsi beni primari” (così sentenza d’appello, pag. 4. Cfr. Cass. (ord.) 10.9.2020, n. 18808, secondo cui, siccome la comparazione necessaria in punto di “umanitaria” investe una situazione (quella in cui il cittadino straniero verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio) che deve essere segnata dal rischio della lesione di diritti fondamentali, il richiedente asilo è tenuto ad allegare quantomeno i fatti che sottendono tale rischio, senza che possano ritenersi sufficienti generiche prospettazioni che, per la loro vaghezza, sono inidonee a definire una vera e propria situazione di privazione dei diritti umani).

11. In questo quadro quindi per nulla si giustifica l’assunto della ricorrente secondo cui la corte le ha negato l'”umanitaria” senza previa verifica della situazione di grave instabilità sociopolitica esistente in (OMISSIS).

D’altronde, non può non rimarcarsi che la ricorrente si è limitata semplicemente a richiamare – senza riprodurlo – nel corpo del motivo di ricorso il report di “Amnesty International” per gli anni 2017/2018; e che la pronuncia del Tribunale di Firenze, del pari richiamata nel motivo di ricorso, concerne la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b) e c).

12. Le ragioni di censura addotte in secondo luogo dalla ricorrente indiscutibilmente sollecitano questa Corte alla rivalutazione degli esiti istruttori.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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