Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14456 del 26/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22751/2019 R.G. proposto da:
B.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
Cangiano e dall’Avv. Paolo Panariti, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, Via Celimontana, n. 38;
– ricorrente –
contro
Allianz S.p.a. e D.L.F.P.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 233/2019,
depositata il 17 gennaio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 30 marzo 2021
dal Consigliere Iannello Emilio.
Fatto
RILEVATO
che:
B.G. ricorre, con unico mezzo, nei confronti di D.L.F.P. e della Allianz S.p.a., che non svolgono difese nella presente sede, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato quella di primo grado che aveva respinto la domanda di manleva avanzata nei confronti della detta compagnia di assicurazioni in relazione alle somme poste a suo carico e in favore del D.L. a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità professionale;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizionii per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo;
non avendo controparte svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021