Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14481 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16232-2019 proposto da:

ARMONIE S.N.C. DI M.E. & FRATELLI LIQUIDAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ERNINO BERNINI per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso l’ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI LIVORNO, depositata il

25/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di pace di Livorno, su ricorso dell’avv. C.G., ha pronunciato, nel 2018, decreto con il quale ha ingiunto alla Armonie s.n.c. di M.E. & Fratelli in liquidazione di pagare all’istante la somma di Euro 4.000,00, oltre interessi e spese, quale compenso per le prestazioni professionali rese dallo stesso nell’interesse della società debitrice.

La società ingiunta, con ricorso a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e della L. n. 794 del 1942, art. 28, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Il giudice di pace, con l’ordinanza impugnata, visto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto che la “procedura” poteva essere promossa solo davanti al tribunale ed ha, quindi, dichiarato l’improcedibilità dell’azione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

La Armonie s.n.c. di M.E. & Fratelli in liquidazione, con ricorso notificato in data 22/5/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell’ordinanza.

L’avv. C. è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato breve memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità dell’ordinanza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., non avendo il giudice sottoposto al contraddittorio tra le parti la questione sulla quale il provvedimento impugnato è fondata, e cioè la presunta improcedibilità dell’azione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, della L. n. 794 del 1942, art. 28, e dell’art. 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, facendo probabilmente riferimento all’art. 702 bis, c.p.c., comma 1, ha ritenuto che l’opposizione al decreto ingiuntivo, avendo ad oggetto la domanda di pagamento si somme a titolo di onorario di avvocato, dovesse essere introdotta con atto di citazione e non con ricorso, senza, tuttavia, considerare che, pure nel caso in cui il procedimento sia di competenza del giudice di pace, l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali è regolato dal rito sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e all’art. 702 bis c.p.c., per cui il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell’atto di citazione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, ritenendo che dovesse essere applicato il D.Lgs. n. 150 del 2011, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso l’azione senza, tuttavia, disporre, a norma del citato D.Lgs. n. 150, artt. 3 e 4, la conversione del rito.

4. Il ricorso è inammissibile. Il giudice di pace, infatti, con l’ordinanza impugnata, resa in un ordinario giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo (tale essendo, nonostante l’intitolazione del relativo atto introduttivo come ricorso del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, quello proposto innanzi al giudice di pace che, secondo le regole che disciplinano i giudizi innanzi allo stesso, ha pronunciato il decreto ingiuntivo opposto), dichiarando l’improcedibilità dell’opposizione proposta sul rilievo che si tratterebbe di “procedura che può essere promossa solo innanzi al Tribunale”, ha, in sostanza, dichiarato, definendo il giudizio innanzi sè, la propria incompetenza per materia (cfr. Cass. SU n. 4485 del 2018, la quale, con riferimento ad un’ordinanza del tribunale che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda in ragione della negazione della propria competenza, ha ritenuto, proprio in ragione della sostanza del decisum, che l’ordinanza impugnata doveva essere interpretata come una decisione che aveva inteso negare la competenza e che, per tale ragione, fosse impugnabile con il regolamento di competenza). Ed è, tuttavia, noto che la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (Cass. n. 23062 del 2018), anche se si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 21975 del 2020).

5. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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