Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14270 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECCA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35102/2018 proposto da:

D.B.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo

Galassi Paluzzi n. 5 presso lo studio dell’avvocato Bucci Lucia che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ciucci Berardino;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in Roma alla via Beniamino De

Ritis, n. 18 presso lo studio dell’avvocato Di Lisa Domenico che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iacone Alfredo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/2018 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2020 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto

segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) A seguito di cassazione, disposta dalla sentenza di questa Corte sezione VI penale, n. 10146 del 04/03/2013, con rinvio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la Corte di Appello di L’Aquila ha, con sentenza n. 1061 del 01/06/2018, confermato la rilevanza penale ai fini civili (già ritenuta dal Tribunale di Avezzano), della condotta di D.B.G., quale sindaco, all’epoca dei fatti (anno 2000), del Comune di Civitella Roveto, per il reato di cui all’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), nei confronti di T.A., consigliera comunale presso lo stesso Comune, e ne ha confermato la condanna al risarcimento dei danni.

I.1) Ricorre, con atto affidato a tre motivi, D.B.G.. 1.2) Resiste con controricorso, assistito da memoria, depositata in via telematica, T.A..

1.3) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I motivi del ricorso di D.B.G. censurano come segue la sentenza d’appello.

II.1) Il primo motivo di ricorso (svolto dalla metà circa di pag. fino alla metà e oltre della pag. 12) deduce vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nell’esclusione espressa, da parte dei testi dell’accusa e della difesa escussi nel giudizio penale, che il sindaco D.B.G. si fosse riferito, nel proferire le frasi, alla casa della consigliera T.A..

Il mezzo afferma che l’errore della Corte di Appello sia consistito nel ritenere che i testi escussi nel dibattimento penale non avessero ricordato una parte della frase proferita dal sindaco, ma invece, avevano espressamente negato che nella frase del sindaco vi fosse un riferimento all’abitazione della T..

11.2) Il secondo mezzo (sviluppato dalla metà di pag. 12 alla metà della pag. 14) deduce censura di violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 336 c.p. in quanto la Corte territoriale, in sede civile, avrebbe errato nel ravvisare comunque l’attitudine intimidatrice (idoneità a incutere timore e coartare la volontà del soggetto passivo) nella frase proferita dal D.B. all’indirizzo della T..

A sostegno dell’assunto il motivo, richiamando la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, pone in risalto che la consigliera T.A. non si sentì in alcun modo intimidita dalle affermazioni del sindaco D.B.G. in quanto espresse voto contrario.

11.3) Il terzo e ultimo motivo (svolto dalla metà di pag. 14 fino alle prime cinque righe di pag. 16) deduce vizio di nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 384 c.p.c. ed all’art. 623 c.p.p., per non essersi attenuta la Corte territoriale alle prescrizioni di cui alla sentenza (penale) di cassazione con rinvio, in punto di valutazione delle deposizioni testimoniali delle persone escusse in dibattimento, sia a iniziativa della difesa dell’imputato che della pubblica accusa.

III) In via preliminare occorre scrutinare l’eccezione, formulata in controricorso dalla difesa di T.A., di improcedibilità del ricorso per mancata produzione di copia notificata telematicamente della sentenza d’appello.

III.1) L’eccezione è infondata.

Va rilevato che parte ricorrente non ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione.

Ha prodotto copia notificata unitamente al precetto, che è inidonea ai fini del decorso del termine di impugnazione. A sua volta parte resistente ha dedotto di avere notificato la sentenza al difensore domiciliatario del ricorrente, ma ha prodotto solo la relata e l’attestazione di conformità, ma non la copia della sentenza.

Ne deriva che l’oggetto dell’attestazione è incompleto, in quanto non è possibile verificare che abbia riguardato anche la sentenza. E dunque non vi è prova della dedotta notificazione.

111.2) Il ricorso è, pertanto, procedibile, con conseguente ingresso dello scrutinio nel merito dei motivi di ricorso.

IV) Il Collegio ritiene che l’esito favorevole dell’impugnazione di legittimità sia precluso da ragioni di inammissibilità meritale.

IV.1) Il primo motivo prospetta argomentazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo, ma, in realtà non lo deduce, in quanto si limita ad illustrare una valutazione di risultanze probatorie testimoniali nell’ambito del dibattimento penale nei confronti del D.B.G., all’esito della quale dovrebbe emergere il “fatto” che la corte territoriale non avrebbe considerato (il motivo è, come scritto, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il mezzo, in realtà, si risolve in una censura sulla ricostruzione della questione di fatto (cd. quaestio facti) e come tale inammissibile dati i limiti del relativo controllo imposti dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 (a partire da Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01), e ciò anche con specifico riferimento a elementi istruttori, come nel caso all’esame (Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 – 01): “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

IV.2) Il secondo motivo, formulato per denunciare l’interpretazione dell’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e rubricato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dopo avere assertoriamente assunto che la minaccia di un male ingiusto sarebbe rilevante solo se, in relazione alle circostanze concrete, sia idonea ad incutere timore e che nella specie così non era stato, poichè che l’abitazione della consigliera comunale T.A. rispettava i vincoli cimiteriali, sostiene, sebbene dichiarando di “evocare per un attimo” le risultanze processuali, che la condotta del ricorrente non avrebbe avuto quell’effetto perchè la T. non si sarebbe sentita minimamente intimorita o coartata, tanto che avrebbe espresso il voto contrario.

Ne segue che il motivo sollecita una rivalutazione del fatto e, inoltre, lo fa senza rispettare l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, nella sua composizione penale, in tema di attitudine intimidatoria della minaccia e segnatamente con la seguente, costante affermazione (Cass. pen. 32390 del 16/04/2008 Rv. 240650 – 01): “…l’idoneità della minaccia va valutata con giudizio “ex ante”, a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato” e le pronunce richiamate dalla difesa del ricorrente sono, almeno una (la n. 32390 del 16/04/2008 Rv. 240650 – 01) pressocchè nello stesso senso.

IV.3) Il terzo, ed ultimo, motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 623 c.p.p., sostiene che la Corte d’Appello di rinvio (civile) avrebbe violato l’art. 384 c.p.c., intendendo alludere alle prescrizioni della Corte di Cassazione in sede penale (la già richiamata Cass. Sez. VI penale n. 10146 del 04/03/2013).

L’assunto è anche esso, come quelli dei precedenti motivi, privo di pregio e non merita seguito.

La motivazione della sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio, che quale giudicato della Corte di Cassazione può senz’altro essere esaminata in questa sede, è stata la seguente:

“9. Questo il portato argomentativo nel quale si sostanzia la decisione del Giudice distrettuale, riportato senza sunteggiarne il contenuto, per valutarne la completezza occorre, alla luce di quanto

sopra, raffrontarne il tenore con quello dei motivi di appello, la cui significativa specificità costituisce chiave di lettura imprescindibile della valutazione legata al vizio di motivazione. Nella specie i motivi di appello, specificatamente riproposti in questa sede, chiedevano conto della decisione di primo grado in ordine alle emergenze dell’istruttoria orale, avendo i testi escussi non confermato l’asserto accusatorio, con precipuo riferimento alle deposizioni dei testi di accusa D.F. e C. e della difesa, T. e P.; ed ancora, ponevano dubbi sul portato documentale da ascrivere al brogliaccio del verbale di assemblea, sia in relazione al tenore delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel corso della deposizione resa all’udienza del 30 ottobre 2003 in punto al momento di redazione delle stesso sia in considerazione del diverso tenore tra quanto cristallizzato nel capo di contestazione e quanto riportato nel detto documento. Si tratta, per come appare evidente, di elementi probatori destinati ad incidere sulla valutazione finale perchè intrinsecamente legati alla valutazione di attendibilità della persona offesa e del suo narrato oltre che diretti a smentire, nell’assunto difensivo, fondato o meno, i tratti oggettivi della condotta ascritta al ricorrente oggettiva ed a meglio valutare i profili legati all’elemento psicologico, anch’esso esplicitamente contestato in sede di appello.

10. A fronte di tali motivi di doglianza, la Corte di Appello adita ha risposto nei termini sopra indicati, richiamandosi esclusivamente alla confermata attendibilità della persona offesa senza affrontare e dunque superare le obiezioni mosse dall’appellante in punto alle emergenze istruttorie, orali e documentali, sopra segnalate, piuttosto conferendo attendibilità al narrato della parte civile per come confermato da del tutto imprecisate deposizioni testimoniali e supporti documentali. Emerge nettamente, dunque l’inadeguatezza della motivazione che impone l’annullamento con rinvio per un nuovo esame al fine di colmare le lacune della decisione impugnata”.

E’ sufficiente la lettura della riportata parte della motivazione della sentenza (penale, come scritto) di cassazione con rinvio, in sede civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., per escludere che la Corte territoriale di rinvio avesse ricevuto vincoli o preclusioni nel rivalutare le risultanze testimoniali, come invece sostiene il terzo e ultimo motivo del ricorso.

Il compito demandato alla Corte d’Appello di L’Aquila, in sede di rinvio) era motivare facendosi carico delle critiche dell’appello alla valutazione delle stesse risultanze istruttorie e, dunque procedere a motivare la loro valutazione, emendando la motivazione laddove nel primo giudizio d’impugnazione essa aveva fatto solo un rinvio generico ad esse senza nemmeno identificarle.

Il mezzo è inammissibile oltre che per i sopra riportati profili anche per non confrontarsi con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 517 del 15/01/2020 Rv. 656811 – 03): “La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poichè tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all’art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento”.

V) Il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile.

VI) Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo e devono essere distratte in favore del difensore della controricorrente, che ha reso la dichiarazione di antistatarietà.

VII) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Alfredo Iacone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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