Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14338 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34118/2019 R.G., proposto da:
P.R., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Scala Angelo,
con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Izzo in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
del presente giudizio;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Campania il 3 aprile 2019 n. 3008/16/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
Che:
P.R. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 3 aprile 2019 n. 3008/16/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 24 ottobre 2016 n. 19684/14/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contribuente aveva ammesso di aver percepito il reddito da lavoro dipendente presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e che i compensi erogati dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli costituivano redditi da lavoro dipendente. L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo ritenuto, senza una ragionevole spiegazione, che i compensi percepiti fossero qualificabili come redditi da lavoro dipendente.
Ritenuto che:
1. Il motivo è infondato.
1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultima: Cass., Sez. 1″, 30 giugno 2020, n. 13248).
1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, ancorchè l’illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione risulti stringata e concisa.
1.3 Difatti, sulla scorta del materiale probatorio (e, in particolare, di una specifica certificazione dell’ente datore di lavoro), il giudice di appello ha riconosciuto che anche i compensi erogati a P.R. dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli costituivano redditi da lavoro dipendente, al pari dei compensi erogati a P.R. dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dando atto della corretta determinazione della pretesa impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, l’iter argomentativo del ragionamento decisorio è stato illustrato con sufficiente coerenza e completezza.
2. Stante l’infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021