Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14416 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29426-2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO LA ROSA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO FURCI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende, ope legis;

– intimati –

contro

CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1143/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.V. proponeva, in data 8/1/2015 ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa avverso sette intimazioni di pagamento, notificate in data 3/3/2014, per tributi erariali non pagati, asserendo la nullità delle sottese cartelle di pagamento non essendosi l’Agente di Riscossione pronunciato entro il termine di 220 giorni sull’istanza di annullamento in autotutela ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537 e segg..

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia

rigettava l’appello rilevando la tardività del ricorso non essendo la presentazione dell’istanza di sgravio ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, idonea a sospendere i termini per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e Riscossioni Sicilia spa si sono costituite depositando controricorso mentre la Camera del Commercio è rimasta intimata.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1 commi 537 e 544, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, si sostiene che la CTR, travisando la causa petendi del ricorso proposto dal contribuente, ha erroneamente omesso di considerare che C.V., come si evince dalle chiare espressioni utilizzate nell’atto introduttivo, non ha proposto una opposizione alle intimazioni di pagamento ma ha formulato una richiesta di annullamento delle cartelle esattoriali per non avere gli Enti competenti dato riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela.

2. Il motivo è fondato.

2.1 La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538″.

2.2 A sua volta tale ultima disposizione stabilisce che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella i cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.

2.3 Infine, il comma 540, nella versione precedente alle modifiche del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, così recita “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”

2.4 Con il procedimento disciplinato dalla disposizione di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537 e ss., è stato istituito un particolare meccanismo di verifica dell’esigibilità delle obbligazioni tributarie iscritte a ruolo ed affidate all’esattore per la riscossione coattiva nel quale far valere eventuali cause estintive sopravvenute (come la prescrizione), oppure cause originarie di inesigibilità dell’obbligazione entro i limiti fissati al comma 538 della disposizione citata.

2.5 Il procedimento è articolato in fasi rigorosamente scandite, all’esito delle quali l’eventuale inerzia è qualificata in termini di silenzio significativo (silenzio accoglimento e/o assenso) con conseguente annullamento dei carichi.

2.6 Sul punto questa Corte con un recente intervento (cfr. Cass. 28354/2019) ha avuto modo di affermare che ” In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione L. n. 228 del 2012 ex art. 1, comma 538, senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal cit. art. 1, comma 540 (come modif. dal D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 1), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere rilevando che il contribuente, nel 2013, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva presentato istanza di sospensione cui l’Ufficio non aveva risposto e che, in base alla norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, ad essa si applicava la previgente disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540)”.

2.7 Ciò premesso, risulta accertato che il contribuente non ha impugnato gli atti di intimazione ma, esercitando il potere previsto dalle norme sopra passate in rassegna, ha formulato istanza di annullamento in autotutela delle sottese cartelle di pagamento cui non è seguito, secondo l’assunto del ricorrente, alcun riscontro da parte dell’Agente di Riscossione e degli Enti impositori malgrado fosse trascorso il termine di duecentoventi giorni dalla presentazione della richiesta.

2.8 Formatosi il silenzio accoglimento C.V. ha agito giudizialmente non insorgendo contro gli atti esecutivi dell’Ufficio ma chiedendo che fosse accertata la sussistenza della fattispecie caducatoria delle cartelle di pagamento sottese agli avvisi venutasi a perfezionare con la formazione del silenzio assenso per effetto del mancato riscontro dell’istanza di ritiro delle cartelle in autotutela.

2.9 Ne consegue che erroneamente la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’intempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento posto che l’oggetto del contendere non è rappresentato dalla impugnazione di un atto dell’Amministrazione Finanziaria o dell’Agente di Riscossione ma dall’accertamento della esistenza della pretesa fiscale per effetto applicazione la previsione di cui al comma 540, per cui nel caso di mancata comunicazione al debitore nel termine di 220 giorni a “le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo (il concessionario della riscossione) è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.; inoltre, “contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

3. Ilricorso va, quindi, accolto con rinvio alla CT della Regione Sicilia in diversa composizione affinchè verifichi il corretto utilizzo da parte del contribuente della procedura prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537 e segg..

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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