Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27906-2015 proposto da:
CONSORZIO COMPRENSORIO MILANOFIORI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PINCIANA 25, presso GRIMALDI STUDIO LEGALE, rappresentato
e difeso dall’avvocato BARBARA AMADEO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ASSAGO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONA MONTORFANO e
TOMMASO LANDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1996/2015 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,
depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1996/2015 del 14 aprile 2015, pubblicata il 12 maggio 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 6246/44/14, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente Consorzio Comprensorio Milanofiori in persona d& legale rappresentante pro tempore, avverso gli avvisi di accertamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, dovuta per gli anni 2007 e 2008.
2. – Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 19 novembre 2015.
3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 23 dicembre 2015.
4.- In seguito alla presentazione di istanza, in data 2 ottobre 2017, di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 8, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il Consorzio ricorrente, con memoria del 25 luglio 2018, corredata da pertinente documentazione, ha dedotto di aver definito la controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11 versando quanto dovuto; e con successivo atto, notificato il 12 novembre 2020, ribadendo il perfezionamento della definizione agevolata, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, peraltro seguita dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso, comporta la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla conseguente declaratoria.
7. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, cit., art. 11, comma 10, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.
PQM
Dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021