Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14235 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21982-2016 proposto da:
T.M. E FIGLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI
DI PATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO RICCIOTTI
PAGGINI;
– ricorrente –
contro
REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI
12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata
e difesa dagli avvocati ARIANNA PAOLETTI e LUCIA BORA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 442/2016 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,
depositata il 01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 442/2016 del 16 febbraio 2016, pubblicata il 1 marzo 2016, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 1181/2014, il gravame dell’Ente impositore, ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente, T.M. & Figli, s.r.l., nei confronti della Regione Toscana, avverso l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, recante l’importo complessivo di Euro 3.206,89 a titolo di imposta addizionale regionale sui canoni di concessione demaniale dovuta per l’anno 2008, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – La contribuente, mediante atto del 21 settembre 2016, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 29 ottobre 2016.
4. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione ha concluso con atto recante la data del 18 gennaio 2021 per il rigetto del ricorso.
5. – La parte controricorrente ha depositato in data 20 gennaio 2021 “atto di rinuncia (al ricorso) e accettazione firmato” dall’Avvocato generale della Avvocatura Regionale, corredato dalla transazione della lite, stipulata inter partes in data 18 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017.
Diritto
CONSIDERATO
1. – L'”atto di rinuncia (al ricorso) e accettazione firmato”, prodotto dalla controricorrente, figura sottoscritto esclusivamente dalla Avvocatura della Regione Toscana.
Risulta tuttavia documentata la presupposta transazione della controversia, giusta atto di definizione in data 18 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 35 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, assistito dal difensore, e dai funzionari della Regione controricorrente.
Epperò la intervenuta transazione stragiudiziale della lite comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.
2. – Le spese processuali devono essere compensante in conformità di quanto convenuto inter partes.
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
Dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021