Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14314 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33061/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
del Lazio il 2 maggio 2019 n. 2601/07/2019, notificata il 31 luglio
2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18
dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso
dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del
Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 marzo 2021 dal
Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 2 maggio 2019 n. 2601/07/2019, notificata il 31 luglio 2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2009 (con i relativi accessori), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 15 settembre 2017 n. 19491/27/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la contribuente non fosse stata invitata a partecipare alla fase obbligatoria dell’accertamento con adesione. P.M. è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e del D.Lgs. 19 giugno 1997, art. 6, n. 218, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la necessità del contraddittorio preventivo con la contribuente sull’accertamento con adesione.
Ritenuto che.
1. Il motivo è fondato.
1.1 Con specifico riguardo alla fattispecie in decisione, questa Corte ha affermato che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, applicabile, però, soltanto dal periodo d’imposta 2009 (Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11283; Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27660).
1.2 Nella specie, quindi, avendosi riguardo alla determinazione sintetica del reddito complessivo per l’anno d’imposta 2009, l’amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di invitare la contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997. n. 218, art. 5.
1.3 Secondo il giudice di appello, l’avviso di accertamento era affetto da nullità per l’inadempienza dell’amministrazione finanziaria all’obbligo di comunicare l’invito a comparire per il 10 ottobre 2014 al fine di definire l’accertamento con adesione, avendo constatato che la relativa notifica a mezzo del servizio postale non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario (a causa dell’incompleta indicazione dell’indirizzo di residenza, che era carente della menzione della scala) e che il deposito presso la casa comunale era stato eseguito soltanto il 25 novembre 2014.
1.4 Tale modo di argomentare non è condivisibile.
Infatti, secondo l’accertamento fattone dalla sentenza impugnata, l’invito a comparire per il 10 ottobre 2014 al fine dell’accertamento con adesione era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale presso la residenza della contribuente il 17 settembre 2014, per cui non si può ritenere che l’amministrazione finanziaria sia stata inadempiente all’obbligo di comunicazione preventiva di avvio del procedimento, a prescindere dall’esito negativo di tale adempimento.
1.5 Peraltro, è il caso di evidenziare che il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, consente al contribuente nei cui confronti sia stato notificato l’avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui al medesimo D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, di formulare l’istanza di accertamento con adesione prima dell’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi alla commissione tributaria provinciale. Per cui, se ne può agevolmente desumere che anche l’omissione dell’invito a comparire non comporta la nullità dell’avviso di accertamento.
1.6 Dunque, è evidente che la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ancorchè la contribuente, nonostante il tardivo perfezionamento della notifica dell’invito a comparire, potesse comunque avvalersi della facoltà di definizione mediante accertamento con adesione prima di adire il giudice tributario.
2. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021