Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14107 del 24/05/2021

Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 24/05/2021), n.14107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2334/2017 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO D.F. – L., in persona dei suoi

associati e legali rappresentanti elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA

RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

MANTOVANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LORENZO FALCHETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO SPIAZZI, CLAUDIA

DEL POZZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lo Studio associato D.F. – L. otteneva dal Tribunale di Trento D.I. n. 316 del 2011, con cui veniva ingiunto a F.S. il pagamento della somma di Euro 12.683,46 quale onorario per l’attività (giudiziale e stragiudiziale) in relazione a controversia in tema di distanze e servitù.

Il F. proponeva opposizione avverso il suddetto D.I. ed il Tribunale di Trento, con sentenza n. 1253/14, dando atto dell’avvenuto pagamento – da parte del F. e subito dopo la notifica dell’ingiunzione monitoria – della somma di Euro 7.200,00, revocava l’opposti D.I. e condannava l’opponente al pagamento dell’importo residuo.

Il F. interponeva appello (resistito dall’originaria parte intimante) per la riforma della sentenza della Tribunale di prima istanza.

L’adita Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 173/16, in parziale riforma dell’impugnata decisione del Giudice di prime cure rigettava ogni ulteriore domanda del suddetto Studio legale, condannato alla restituzione – in favore del F. – della somma di Euro 5.899,04.

Con ricorso fondato su un unico articolato motivo lo Studio legale associato D.F. – L. impugna la sentenza n. 173/16 della Corte di Appello di Trento.

Il ricorso è resistito con controricorso dall’intimato F., che – deducendo in ogni caso l’infondatezza dell’avverso atto – ne eccepisce altresì l’inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione di “varie norme codicistiche”.

La questione sollevata col motivo in esame, al di là della generica indicazione delle norme violate, attiene – in sostanza – alla doglianza relativa al preteso pagamento di somme, a titolo di compenso professionale, ulteriori rispetto a quanto già pagato dal F. dopo la notifica del D.I. opposto.

Il Giudice di appello – in parziale modifica di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure (che pure aveva ridotto la somma di cui all’opposto D.I.) – affermava la vincolatività, per il professionista, della proposta di compensi di cui alla nota in data 25.11.2010.

In particolare, con l’impugnata sentenza, si è ritenuto che l’odierna parte ricorrente aveva solo un credito per Euro 7.200,00 come dalla richiesta portata dalla suddetta missiva 25.11.2010.

La censura alla impugnata sentenza di cui al ricorso non risulta fondata.

E, tanto, per più ordini di ragioni di seguito riepilogate.

La debenza, negli anzidetti limiti, accertata in sede di giudizio di merito risulta ancorata ad un “accordo/dichiarazione”.

Non risulta comprovato in atti una revoca di detto accordo ed una modifica della formale richiesta – per il detto credito professionale e per il succitato dovuto importo – di cui alla stessa missiva dello Studio ricorrente del 25 novembre 2010.

Dal compendio delle risultanze istruttorie non sono emersi, per come valutato – in punto di fatto e nell’ambito delle proprie attribuzioni – dal Giudice del merito, elementi idonei a far ritenere il contrario.

In ogni caso e sotto un profilo eminentemente di legittimità, va osservato quanto segue.

Art. 43 codice forense vieta la debenza di importo maggiore rispetto a quello già indicato in precedenza dal professionista “salvo che (lo stesso) ne abbia fatto espressa riserva”.

Nella fattispecie tale riserva non risulta svolta.

Per di più, ancora, un eventuale atto unilaterale di modifica delle pattuite condizioni non potrebbe che esser soggetto alla generale disciplina degli atti recettizi (artt. 1334 c.c.), valendo in tal caso le regole in materia di contratti (art. 1324 c.c.).

L’eventuale revoca, in punto, non produce – quindi – effetto se non quando l’atto modificativo delle condizioni perviene o è ricevuto dalla controparte (in tema, ex plurimis: Cass. n. 6323/05) e, nella ipotesi in esame, vi è carenza di prova in punto.

Nella concreta fattispecie, anche sotto tale profilo, vi è un quindi un difetto della pretesa di maggior compenso professionale.

Il motivo è, pertanto, infondato e va respinto.

2.- Il ricorso non può, perciò, che essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021

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