Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13747 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35040-2019 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO CARNELUTTI;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ERNESTA BLASETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. U.M. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Trieste, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge B.R. ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Udine, ha posto a carico del primo l’obbligo di versare all’ex coniuge un assegno divorzile di Euro 250,00 mensili, compensando tra le pari le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Resiste con controricorso B.R..

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Tribunale di Udine aveva escluso l’assegno ritenendo che la signora B. non avesse prodotto documentazione relativa alla ricerca di un lavoro ed escluso che la B. avesse sacrificato carriera lavorativa ed aspirazioni reddituali per la famiglia non avendo avuto figli con l’ U. e ben potendo, per età e titolo di studio, lavorare.

La Corte di merito aveva falsato la valutazione del contributo personale dato alla famiglia dall’ex coniuge che non aveva avuto figli con il ricorrente e non aveva lavorato per occuparsi quindi della famiglia per una scelta unilaterale.

4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi intendere come tale la richiesta di prova, svolta dalla difesa di U. in primo grado, riproposta in appello e non esaminata, di disporre indagini a mezzo della GdF sulle disponibilità finanziarie del padre della B., andato in quiescenza nel 2000 con la carica di direttore generale di un importante istituto di credito dopo 42 anni di carriera, deceduto nel corso del giudizio di primo grado e di cui la prima era erede.

5. Il primo motivo è inammissibile perchè diretto a far valere una diversa ed alternativa lettura dei fatti di lite volta a rimarcare, del giudizio richiesto dalla L. divorzio, art. 5, comma 6, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 18287 del 2018), il rilievo della mancata ricerca di un lavoro in costanza di matrimonio da parte dell’ex coniuge richiedente e tanto per un giudizio, connotato da una pluralità di criteri e definito per la richiamata sentenza di questa Corte, che ha trovato composizione nell’impugnata decisione.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L’esercizio del potere officioso di disporre indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice, non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè esso sia correlabile, anche per implicito, ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass. n. 8744 del 28/03/2019n. 14336 del 06/06/2013) in ragione del loro rilievo in rapporto all’istituto dell’assegno divorzile e dei suoi criteri di attribuzione e quantificazione, nell’esigenza dello stesso di colmare un divario delle condizioni patrimoniali che sia esito del divorzio.

Tanto è avvenuto nella specie per la impugnata sentenza che come tale resta non censurabile in questa sede.

7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile; il ricorrente per il principio della soccombenza va condannato a rifondere alla controricorrente le spese di lite come in dispositivo indicato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a B.R. le spese di lite che liquida in Euro di cui Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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