Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13912 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4169-2019 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE REGINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n. 6, presso lo studio

dell’avvocato VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIO PUZIO, DOMENICO DRAGONETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2352/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/12/2018 R.G.N. 1793/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MUCCI ROBERTO,

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto da V.A. nei confronti del Comune di Foggia, ricorso volto all’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare del licenziamento irrogata in data 27 luglio 2016, in relazione al contestato allontanamento dall’ufficio in assenza della timbratura del cartellino marcatempo, alla reiterata falsa attestazione della presenza in ufficio attraverso la timbratura del cartellino ad opera di altri colleghi, all’ingiusto profitto con correlato danno per l’Amministrazione ed il conseguente disservizio legato alle continue e ripetute assenze dal servizio.

2. Il decisum, per quanto oggi rileva, poggia sulle argomentazioni motivazionali che seguono:

3. era infondata la censura con la quale si sosteneva la nullità dell’azione disciplinare per mancanza della forma collegiale della contestazione degli addebiti, in quanto dall’esame del verbale della seduta del 1 giugno 2016 si ricavava che l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD) aveva collegialmente deliberato di procedere alla contestazione disciplinare; quest’ultima era stata sottoscritta dal T. nella qualità di presidente dell’UPD e, pertanto, essa era ascrivibile alla volontà dell’ufficio; il procedimento disciplinare era stato iniziato e concluso dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato dal Regolamento adottato dal Comune; erano irrilevanti le questioni poste con riferimento alli individuazione dei dirigenti chiamati a comporre l’UPD, perchè il procedimento era stato instaurato e concluso nel rispetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis che non limita, quanto alle modalità di costituzione dell’ufficio, il potere organizzativo della singola amministrazione; quest’ultima, nel caso di specie, aveva previsto che dell’UPD dovesse fare parte il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, senza precisare se l’individuazione doveva essere fatta in relazione al momento della commissione dell’illecito disciplinare, ovvero a quello dell’avvio della procedura disciplinare; in considerazione degli ampi poteri conferiti ai dirigenti, anche una composizione collegiale diversa rispetto a quella inizialmente prevista non avrebbe potuto determinare l’illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione; tra i dirigenti che componevano l’UPD vi era il dirigente dell’ufficio al quale il ricorrente apparteneva;

4. la contestazione disciplinare effettuata nel mese di giugno era tempestiva in quanto la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti era avvenuta (nel precedente mese di (OMISSIS)) solo all’esito della comunicazione da parte della Procura della Repubblica, mentre le denunce fatte dall’assessore M. e dal consigliere comunale Ma. non contenevano la “nominativa e circostanziata commissione di atti di rilievo disciplinare a carico di dipendenti ben individuati”;

5. come già accertato dal giudice di primo grado, il compimento da parte del V. delle condotte oggetto di contestazione risultava dimostrata dalle riprese visive e dagli atti di indagine acquisiti al processo, dal comportamento dello stesso lavoratore, che nel corso del giudizio si era limitato a contestare genericamente il contenuto delle riprese fotografiche e nell’ambito dell’audizione disciplinare non aveva contestato la materialità delle condotte addebitate, ma si era limitato a giustificare il proprio comportamento deducendo di essere stato “trasferito presso l’Ufficio U.M.A. senza avere ricevuto nella nuova sede mansioni specifiche, rimanendo in completa inattività”;

6, le ripetute, ingiustificate assenze dal servizio, accompagnate dal comportamento fraudolento diretto a far attestare falsamente la presenza in servizio, erano di tale gravità da giustificare la sanzione espulsiva.

7. Avverso questa sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Foggia. Il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, concludendo per il rigetto del ricorso.

Sintesi dei motivi.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, degli artt. 2699,2702,2703 e 2704 e 1362 c.c., e omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

9. Sostiene che: il denunciato difetto di collegialità del provvedimento di contestazione degli addebiti, adottato dall’UPD, consegue al fatto che la contestazione era stata effettuata dal solo Dirigente delle Risorse Umane, anche Presidente dell’UPD; ai verbali dell’UPD, non costituenti atti pubblici e comunque non protocollati, non si può fare riferimento per attestarne la datazione antecedente alla contestazione e, quindi, per escludere la sussistenza del vizio denunciato, vizio che comporta la nullità del licenziamento in quanto la contestazione degli addebiti era stata adottata non collegialmente dall’UPD ma esclusivamente dal Presidente dell’Ufficio; asserisce che il Comune non aveva ottemperato all’onere, sul medesimo incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., di provare il regolare svolgimento della procedura disciplinare; imputa alla Corte territoriale di non avere fatto corretta applicazione di tale disposizione.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento all’interpretazione del “Regolamento disciplinare del personale dirigente de; Comparto Regioni e Autonomie locali” adottato dal Comune di Foggia con Delib. n. 27 del 2014, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4.

11. Assume che il licenziamento è nullo anche perchè adottato da un UPD incompetente; evidenziato che la Corte territoriale aveva fatto riferimento ad un dipendente ( D.F.) diverso da esso ricorrente, deduce che, tra i quattro componenti dell’UPD, mancavano sia il Dirigente Affari generali – Gabinetto del Sindaco (era, invece, presente il Dirigente Segret. Giunta Com. Archivio-Protocollo), sia il Dirigente del Servizio/Struttura di appartenenza di esso ricorrente (era presente il Dirigente dell’Ufficio Anagrafe, struttura, questa, diversa da quella appartenenza di esso ricorrente); asserisce che la suindicata composizione dell’UPD era diversa da quella stabilita dal suindicato Regolamento.

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St.lav. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

13. Deduce che il procedimento disciplinare era stato avviato nel giugno dell’anno 2016 a fronte di condotte commesse, a dire dello stesso Comune, nel periodo dal (OMISSIS), quindi più di un anno prima; sostiene che la tempestività dell’azione disciplinare doveva escludersi, avuto riguardo alla facilità della rilevazione delle scorrettezze dei dipendenti, tutte commesse in ufficio, dove era presente un sistema di controllo dell’uso dei badge di ingresso agli uffici; assume che la suddetta situazione, conosciuta da tempo, rendeva ancora più evidente l’ingiustificata inerzia del Comune nel dare inizio al procedimento disciplinare a carico di esso ricorrente, in violazione anche dei principi di cui all’art. 7 St.lav. (in particolare di quello dell’immediatezza della contestazione disciplinare) cui fa riferimento il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51.

Esame dei motivi.

14. L’esame dei motivi di censura porta al complessivo rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte e in continuità ai principi affermati da questa Corte con riguardo a controversie sostanzialmente sovrapponibili alla presente (Cass. 14810/2020, Cass. 21202/2019, Cass. 20923/2019, Cass. 19672/2019, 18564/2019, Cass. 17582/2019, Cass. 17537/2019, Cass. 15515/2019, Cass. 4810/2019, Cass. 23275/2018, Cass. 25379/2017).

15. Va dichiarata l’inammissibilità delle censure formulate, nel primo e nel terzo motivo, nella parte in cui addebitano alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame di un fatto controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

16. Al di là della formale configurazione delle censure, contenuta nell’ultima parte delle rubriche dei motivi in esame, nella sostanza le contestazioni si risolvono nella denuncia di errata valutazione, da parte del Giudice del merito, del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti. Si tratta, quindi, di censure che, lungi dall’indicare il fatto storico il cui esame è stato omesso, in realtà esprimono un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, e sollecitano la rivalutazione degli elementi istruttori, inammissibile in sede di giudizio di legittimità. (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014).

17. E’, del pari, inammissibile la censura formulata nel terzo motivo, con riguardo all’art. 112 c.p.c., in quanto non è specificata la domanda sulla quale si è consumato il vizio di omessa pronuncia.

18. Va, poi, osservato che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte: a) il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.” rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi, per tutte: Cass. 13716/2017, Cass. 6715/2013); b) la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, da motivarsi, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (ex plurimis, Cass. 21603/2013); c) il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall’omesso esame di un elemento di prova o anche dall’omessa assunzione di una prova ovvero dalla mancata considerazione – di argomentazioni difensive (fra le tante, Cass. 7472/2017).

19. Il primo motivo, nella parte in cui è denunciata la violazione di legge, è infondato.

20. In relazione all’attività degli organi collegiali, questa Corte (Cass. 3467/2019) ha già affermato che la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicchè mentre la prima si deve formare all’interno dell’organo collegiale, secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all’esterno l’organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicchè gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest’ultimo.

21. Il principio, condiviso dal Collegio è stato ribadito da questa Corte nelle sentenze richiamate nel p.n. 14 di questa sentenza.

22. Nelle pronunce innanzi richiamate è stato affermato che non ha giuridico fondamento la tesi, prospettata anche dall’odierno ricorrente, secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all’esterno la paternità dell’atto, sottoscrivendolo.

23. A detto assorbente rilievo, si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il collegio perfetto è caratterizzato dalla circostanza che lo stesso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (C.d.S. n. 5187/2015, n. 40/2015).

24. Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all’attività dell’UPD, se a composizione collegiale, in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute “solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso” (Cass. 14200/2018, 8245/2016).

25. Anche sotto questo profilo, pertanto, la doglianza formulata nel primo motivo è infondata perchè la contestazione degli addebiti, con la quale si dà avvio al procedimento disciplinare, non ha natura decisoria nè è espressione di un potere discrezionale, in quanto nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, a differenza dell’impiego privato, l’iniziativa disciplinare è doverosa (Cass. 20880/2018, 8722/2017), tanto che la sua omissione è fonte di responsabilità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento.

26. In conclusione, la statuizione del giudice di merito, che ha rigettato la tesi della nullità dell’azione disciplinare per mancanza della forma collegiale della contestazione degli addebiti, è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che dall’esame dei verbali dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), antecedenti la comunicazione della suindicata contestazione, risultava che la relativa delibera era stata collegiale e che la comunicazione era stata sottoscritta dal Presidente dell’UPD.

27. Deve, infine, aggiungersi che, anche con riguardo all’affermata irrilevanza, in questa sede, della mancata protocollazione dei verbali dell’UPD, su cui si sofferma il ricorrente, la sentenza impugnata è immune da censure.

28. Va, infatti, osservato che anche per gli atti amministrativi la catalogazione in ordine cronologico, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, riportato in un registro, costituisce elemento non irrilevante di buon andamento dell’Amministrazione per l’ordinata conservazione e l’agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi – motivazione, dispositivo, data di emanazione – sono riportati nell’atto stesso ed attestati dalla firma dell’autorità competente (Cass. n. 14810/2020; Cons. Stato 6 agosto 2013, n. 4113).

29. Va anche osservato che, nella specie, non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici, bensì atti posti in essere dalla P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato e, come tali, soggetti alla disciplina privatistica, visto che i procedimenti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 non costituiscono procedimenti amministrativi (vedi, per tutte: Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032).

30. Ne consegue che, a maggior ragione, per tali procedimenti l’utilizzazione della protocollazione degli atti può essere utile (Cass. 19672/2019, Cass. 14810/2019: Cass. 2160/2019), ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzative della P.A., la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento disciplinare e sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale, la cui legittimità è compito del giudice del merito valutare, come accaduto nella specie (Cass. 14810/2019, Cass. 19672/2019, Cass. 11751/2016).

31. Il secondo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

32. E’ infondata la pretesa di far discendere la nullità della sanzione disciplinare dalla violazione della regola della composizione sul presupposto che, a termini di Regolamento, la forma collegiale sarebbe stata prevista per tutte le fasi del procedimento disciplinare. Al riguardo, va ribadito il principio (Cass. 18664/2019, 17537/2019, 25379/2017), in base al quale occorre distinguere le regole legali sulla competenza da quelle regolamentari che disciplinano la costituzione e il funzionamento dell’organo collegiale secondo l’ordinamento interno di ciascuna Pubblica Amministrazione.

33. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, infatti, non attribuisce natura imperativa “riflessa” al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’UPD, posto che l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua “ratio”, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti, tenendo, però, in considerazione i principi di cui agli artt. 54,97 e 98 Cost.

34. Va, pertanto, ribadito che, ai fini della legittimità della sanzione, rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, il che “postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente” (Cass. n. 14810/2020, Cass. n. 25379/2019, Cass. n. 21202/2019, Cass. n. 25379/2019, Cass. n. 18564/2019, Cass. 17582/2019, Cass. 17537/2019, Cass. 3467/2019, Cass. n. 5317/2017).

35. E’ inammissibile la censura di violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., (applicabili agli atti unilaterali in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c.), riferita alla Delib. istitutiva UDP 24 aprile 2014, n. 27. Ciò perchè, con riferimento a tale atto, non risulta essere stato osservato il già richiamato principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonchè per valutarne la corretta allegazione agli atti (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553).

36. Deve, inoltre, osservarsi che l’interpretazione degli atti unilaterali, qual è la contestazione degli addebiti, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., applicabili in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., sicchè il ricorrente per cassazione non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. n. 13667/2018).

37. E’, pertanto, inammissibile la censura che si limiti, come nel caso di specie, a prospettare una diversa esegesi dell’atto, sollecitando un riesame del merito della causa non consentito alla Corte di legittimità.

38. Il terzo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

39. Esso è infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione al caso di specie dei principi, ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. n. 14810/2020, Cass. n. 21193/2018, Cass. n. 16706/2018, Cass. 7134/2017), secondo cui: a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; b) il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito; ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto; c) quella indicata è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento, cui deve conformarsi l’azione della P.A., anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti, principio che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A., ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), nonchè la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispetto dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall’emanazione del provvedimento finale (nella specie: di irrogazione della sanzione) sulla base di una corretta e partecipata acquisizione dei fatti rilevanti (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010); d) ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.

40. Nella fattispecie in esame, ricorre proprio tale ultima evenienza, in quanto all’instaurazione del procedimento disciplinare di cui si discute si è giunti dopo il rinvio a giudizio di alcuni dipendenti del Comune di Foggia, tra i quali il ricorrente, per l’uso fraudolento ed arbitrario del badge.

41. La Corte d’appello, con ampia motivazione, ha affermato che la “notizia di infrazione”, nella nozione datane dalla giurisprudenza di legittimità, era pervenuta all’Amministrazione solo in occasione della trasmissione dell’informativa del rinvio a giudizio, avvenuta un mese prima della contestazione disciplinare, ed ha accertato la genericità delle denunce formulate dall’Assessore M. e dal Consigliere comunale Ma., rilevando che esse non contenevano la circostanziata descrizione dei fatti disciplinarmente rilevanti e nemmeno la precisa individuazione dei lavoratori coinvolti.

42. Ilo motivo è inammissibile nella parte in cui, il ricorrente, sotto l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge, sollecita il riesame del merito della causa, in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare, inammissibile in sede di legittimità.

43. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

44. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

45. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA