Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13712 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/05/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 19/05/2021), n.13712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3787-2019 proposto da:
MICROMARKET DI M.C. & C. SNC, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASTELBIANCO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GUARINO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCA FABRIZIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5582/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE
POSITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 4 gennaio 2013 la MicroMarket snc proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 luglio 2012, che aveva respinto la domanda dell’attrice volta ad ottenere il pagamento dell’indennizzo previsto nel contratto di assicurazione concluso con Fondiaria Sai spa, per i danni cagionati da incendio, sviluppatosi nel locale commerciale della società attrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda in virtù dell’esclusione della copertura assicurativa dei danni cagionati da un incendio doloso, così come sarebbe dato evincere dalla produzione documentale attestante la declaratoria di non doversi procedere in ordine ai fatti, per essere gli autori rimasti ignoti;
si costituiva in giudizio Fondiaria SAI, successivamente Unipolsai, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 4 dicembre 2018, rigettava l’impugnazione, provvedendo contestualmente a modificare la motivazione del provvedimento impugnato;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la snc Micromarket di M. & C. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni Spa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c.. La Corte territoriale, in particolare, sarebbe incorsa in un errore di percezione nell’esame della prova offerta dalla compagnia e rappresentata, esclusivamente, dal certificato rilasciato in data (OMISSIS), dall’ufficio Archivio della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Con riferimento a tale documento – secondo la Corte – il profilo relativo alla natura dolosa dell’incendio sarebbe stato oggetto di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria. Al contrario, secondo la ricorrente dalla lettura del documento non sarebbe possibile ricavare quanto sostenuto in motivazione e cioè che l’incendio sarebbe doloso. Ai fini dell’ammissibilità della censura, tale profilo sarebbe estraneo all’attività di valutazione delle prove, che consiste nel ricostruire il valore probatorio di un fatto o di un atto; al contrario, secondo la ricorrente, la questione a terrebbe all’individuazione del contenuto oggettivo dell’atto e, quindi, all’attività di percezione. Orbene, la compagnia di assicurazione non aveva prodotto il decreto di archiviazione del GIP, ma il semplice certificato rilasciato dal Cancelliere, comprovante l’archiviazione del procedimento e dal quale non sarebbe possibile evincere l’elemento soggettivo del dolo. Sotto altro profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di archiviazione non fa stato nel processo civile e quindi, ancor meno, il certificato dell’Ufficio Archivio della Procura;
il ricorso è fondato. La questione prospettata dal ricorrente pone un problema di errore di percezione in ordine al contenuto del certificato rilasciato dall’Ufficio Archivio della Procura della Repubblica, piuttosto che una questione di valutazione del valore probatorio del documento;
dalla motivazione della decisione impugnata non emerge, in alcun modo, l’argomentazione secondo cui la natura dolosa dell’incendio deriverebbe dalla circostanza che il giudice per le indagini preliminari avrebbe adottato il decreto di archiviazione perchè erano rimasti ignoti gli autori dell’incendio, desumendo da ciò una adesione alla prospettazione della denunziante;
la decisione si limita a affermare che dal contenuto della predetta attestazione “si evince chiaramente che la natura, appunto dolosa dell’incendio, è stata oggetto di vaglio da parte dell’autorità giudiziaria”, senza in alcun modo esprimere il ragionamento in base al quale il Tribunale e la Corte d’Appello avrebbero dedotto una implicita affermazione della natura dolosa dell’incendio da parte dell’autorità giudiziaria penale;
in difetto di tale argomentazione, il vizio si atteggia in termini di motivazione apparente;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza di una motivazione solo apparente, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione. Il giudice del rinvio dovrà verificare la eventuale sussistenza della natura dolosa dell’incendio, desumibile dal contenuto della certificazione dell’ufficio archivio della procura o da altri elementi concreti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021