Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13442 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22826-2019 proposto da:

ASTALDI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita con le

Società Icla Costruzioni Generali Spa, Tecnocostruzioni Spa,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DOMENICO DI FALCO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO NICEFORO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORRADO GRANDE;

– controricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DEL DISCIOLTO CONSORZIO DI BONIFICA VALLE

TELESINA, GIRONDA SPV SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 14668/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Benevento respinse la domanda proposta da Astaldi s.p.a. (in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con altre società) per ottenere dalla regione Campania, in solido o in via esclusiva, il pagamento di crediti vantati nei confronti del disciolto Consorzio di bonifica Valle Telesina, ovvero in subordine per sentir accertare il diritto della Gestione liquidatoria del Consorzio a ottenere dalla regione Campania il versamento delle somme da essa Astaldi pretese, e quindi condannare direttamente in via surrogatoria la regione in proprio favore, quale creditore della Gestione liquidatoria in virtù di un lodo arbitrale pronunciato il 10-6-2004;

la sentenza venne riformata dalla corte d’appello di Napoli, la quale dichiarò la regione Campania tenuta in solido con la Gestione liquidatoria al pagamento delle somme accertate a credito della Astaldi col suddetto lodo;

la regione propose ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi e questa Corte, con ordinanza n. 16668 del 2019, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso, congiuntamente esaminati, respinto il primo e assorbito il quinto; sicchè ha cassato la sentenza con rinvio alla medesima corte d’appello per nuovo esame; la Astaldi s.p.a. propone adesso ricorso in revocazione, ascrivendo all’ordinanza una serie di errori, asseritamente percettivi, discendenti dal tenore letterale delle delibere regionali oggetto di causa;

la regione Campania resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso per revocazione afferma che l’ordinanza n. 14668 del 2019 di questa Corte sia affetta da errori di percezione dei dati di fatto discendenti dalle delibere regionali n. 62 del 2002 e n. 2082 del 2002.

Gli errori sarebbero i seguenti:

(i) la Corte avrebbe mancato di percepire la dichiarata volontà della regione di ripianare l’intera massa passiva del Consorzio mediante la Gestione liquidatoria;

(ii) avrebbe mancato di percepire che lo stanziamento erogato con la delib. n. 2082 del 2002, nella conclamata insufficienza dello stesso a esaurire il fabbisogno finanziario della Gestione liquidatoria, era dichiaratamente il primo di una serie, donde il limite di spesa stanziato dalla legge di bilancio annuale avrebbe dovuto reputarsi cosa diversa dall’obbligo generale di copertura finanziaria;

(iii) avrebbe mancato di percepire che la soppressione del Consorzio e il trasferimento di funzione ad altro ente avevano determinato lo svuotamento totale del patrimonio e l’impossibilità della Gestione liquidatoria a far fronte ai debiti esistenti, a meno di stanziamenti regionali;

(iv) avrebbe mancato di percepire che l’autorizzazione della regione era chiesta per le sole erogazioni relative alle spese gestionali proposte dal commissario liquidatore e non anche per gli stanziamenti necessari a ripianare la massa passiva del Consorzio soppresso;

II. – il ricorso per revocazione è inammissibile.

l’ordinanza n. 14668 del 2019, premesso che per la Campania era stata prevista (in base a una sequenza di provvedimenti, legislativi e non) sia la soppressione del Consorzio suddetto sia la copertura della gestione liquidatoria a carico della Regione mediante un apposito capitolo di spesa a destinazione specifica, denominato “Gestione liquidatoria del Consorzio di Bonifica Valle Telesina”, ha osservato che il presupposto della sentenza ivi impugnata (contestato dalla regione allora ricorrente) era dato dall’interpretazione della legge: (a) in generale, in tema di successione di enti pubblici, e (b) in particolare in tema di successione al soppresso Consorzio di bonifica Valle Telesina, disposta con atti normativi;

ha quindi considerato che nessuna legge regionale aveva stabilito, nel caso specifico, la successione in universum ius della regione Campania rispetto alle obbligazioni contratte dal Consorzio di bonifica Valle Telesina, o, anche solo, sancito l’assunzione da parte dell’Amministrazione regionale della veste di coobbligato solidale a tal proposito;

codesta affermazione integra una valutazione giuridica, come pure è valutazione giuridica quella – sempre dall’ordinanza manifestata – per cui nessuna norma di legge aveva sancito il subentro della regione nella posizione giuridica dell’ente soppresso, a fronte invece dell’istituzione, per la gestione e liquidazione dei rapporti in corso, di un’apposita Gestione liquidatoria dotata di autonoma soggettività;

III. – quanto alle delibere regionali, l’ordinanza n. 1466819 ha ritenuto che le delibere, quand’anche assunte in forza di disposizioni di legge regionale in tema di soppressione di consorzi di bonifica, avevano solamente previsto la copertura finanziaria da parte della regione degli oneri della gestione liquidatoria dell’ente soppresso, attuata però mediante un apposito strumento finanziario, ossia l’istituzione di un capitolo di spesa approvvigionato con specifici stanziamenti, di volta in volta individuati e deliberati, e non già mediante un generico subingresso o accollo dei debiti dell’ente da parte della regione;

anche in tal caso si tratta di una valutazione interpretativa, incentrata sull’individuazione dell’effetto giuridico delle delibere dianzi dette;

con esse l’ordinanza ha ritenuto che fosse stato soppresso il Consorzio e trasferiti i compiti di bonifica; istituita la relativa gestione liquidatoria “al fine di definire tutti i rapporti debitori e passivi dell’ente”, con nomina commissariale; istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale intestato alla Gestione liquidatoria; attribuito al Commissario liquidatore, insieme con la funzione di determinazione delle masse attiva e passiva e della liquidazione di questa, il compito di rendere conto periodicamente alla regione e di proporre alla giunta regionale la richiesta di eventuali occorrenze finanziarie necessarie per la gestione liquidatoria; determinato, infine, che la copertura finanziaria della gestione liquidatoria sarebbe stata posta a carico della regione, mediante costituzione di un apposito capitolo di spesa a destinazione specifica, con quantificazione dello stanziamento con legge di bilancio; il tutto però non con l’effetto di imputare direttamente alla regione l’attività del Consorzio e i relativi risultati e oneri, “trattandosi di poteri non di amministrazione attiva o di ingerenza determinante nella formazione dell’organo amministrativo, ma di mero controllo esterno su di un soggetto 4 distinto e autonomo, dotato di propria personalità giuridica quale ente pubblico economico, capace di agire con organi propri in cui la rappresentanza della Regione è minoritaria e che esercitano in autonomia le funzioni di programmazione e di gestione dell’attività dell’ente”.

IV. – come più volte chiarito, in tema di revocazione delle sentenze (o delle ordinanze) della Corte di cassazione l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore “meramente percettivo”, risultante cioè in modo immediato e incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il collegio a fondare la valutazione della regiudicanda sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una valutazione diversa; non anche, invece, nella pretesa errata valutazione di fatti o di atti e dei loro effetti (v. tra le tantissime Cass. n. 22868-12, Cass. n. 27451-13);

ciò vuol dire che l’errore deve risolversi esclusivamente in un vizio di “assunzione” del fatto, non potendo mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale da attribuire ad atti o a tesi difensive, poichè un tale errore si configura necessariamente come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e interpretativa;

ove la ratio della sentenza di legittimità si concretizzi – come nella specie – nell’individuazione degli effetti di delibere regionali (puntualmente richiamate) sulla questione giuridica sottoposta al suo esame, non si è dinanzi a un (ipotetico) errore percettivo, sebbene di una valutazione giustappunto giuridica, non ulteriormente sindacabile (come ovvio) mediante il ricorso per revocazione;

V. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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