Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13485 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 18/05/2021), n.13485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38458-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MAX SERVICES SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2792/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Max Services soc. coop. s r.l. proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’avviso, notificato in data 29/5/2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate, rilevata l’assenza dello scopo mutualistico, accertava il maggior reddito per l’anno 2010 di Euro 52.677 ed operava una ripresa Ires per effetto del disconoscimento, in deduzione del reddito imponibile dell’imposta Irap pagata nell’anno, spettante ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11.

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo che la cooperativa svolgesse normale attività imprenditoriale incompatibile con lo scopo mutualistico.

3. Sull’impugnazione proposta dalla contribuente la CTR accoglieva l’appello ritenendo inconferenti gli indici offerti dall’ufficio a dimostrazione della mancanza in concreto dello scopo mutualistico.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 11 e 14, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 462, e degli artt. 2512,2513,2514 e 2545 sexies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel non considerare l’esclusivo svolgimento nell’anno di imposta di attività di prestazioni di servizi in favore della soc. Elektrimarket Li Vorsi srl e l’omessa effettuazioni di ristorni in favore dei soci fatti incompatibili con il riconoscimento in concreto dello scopo mutualistico.

2. La controversia anche alla luce delle osservazioni svolte dalle parti nella memoria difensive, la controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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