Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13548 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1427-2020 proposto da:

O.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2243/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/11/2019 R.G.N. 767/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 21 novembre 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Collins O., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado di reiezione delle sue domande di protezione internazionale;

2. preliminarmente delimitato l’ambito devolutivo del gravame alle (sole) domande di protezione sussidiaria ed umanitaria, non avendo il richiedente impugnato il rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato, la Corte territoriale escludeva la necessità di rinnovarne l’audizione per la piena sufficienza di quella avuta davanti alla Commissione Territoriale;

3. essa non ne riteneva poi credibili le dichiarazioni, sulla base dei criteri prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 per essere poco circostanziate e pure incoerenti quelle indicate nei “grossi problemi avuti a causa di mio zio” e del generico timore di essere “perseguitato” da una setta di cui neppure ha chiarito le caratteristiche;

4. sicchè, criticamente distinti i requisiti peculiari delle protezioni sussidiaria e umanitaria, la Corte calabrese, negava la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento di entrambe, avuto anche riguardo all’inesistenza nella zona del (OMISSIS), di provenienza del richiedente, sulla scorta delle informazioni internazionali specificamente indicate, di una situazione di instabilità (avuto riguardo alla matrice etnico-religiosa ovvero economico-sociale) tale da costituire un rischio concreto per la vita di O.C. per la sua sola presenza ivi; neppure risultandone una condizione di vulnerabilità, in assenza altresì di alcun elemento di integrazione sociale, difettando pure la prova di un inserimento lavorativo;

5. con atto notificato il 19 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il proprio stato di salute gravemente danneggiato dal “fortissimo inquinamento che caratterizza il (OMISSIS)”, integrante condizione di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. la Corte territoriale non ha minimamente trattato la circostanza allegata dal richiedente, avendo anzi, pure occupandosi della matrice economico sociale del conflitto nella zona del (OMISSIS) per la sua “economia basata sull’industria petrolifera, dei cui profitti non beneficia la popolazione locale” (così al primo capoverso di pg. 11 della sentenza), affermatane l’estraneità “alle ragioni che l’ O. ha addotto per spiegare perchè ha lasciato il Paese” (così al primo capoverso di pg. 12 della sentenza), neppure avendo egli allegato, in riferimento alla domanda di protezione umanitaria, l’esistenza ivi “di una situazione di emergenza sanitaria o alimentare tale da non offrire al richiedente alcuna garanzia di vita nel caso di rientro” (così al penultimo capoverso di pg. 14 della sentenza);

3.1. inoltre, non è configurabile il vizio denunciato, per mancato rispetto del suo paradigma deduttivo, posto che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (perchè, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

3.2. ebbene, il ricorrente non ha affatto indicato, prima ancora della “decisività” del fatto storico di cui ha lamentato l’omesso esame (il suddetto stato di salute), il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, nè il “come” e il “quando” esso sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti;

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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