Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13398 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37325-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1844/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente in merito a tre cartelle di pagamento;
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando la nullità della procura per essersi l’Ufficio avvalso di un avvocato del libero Foro, non avendo l’appellante prodotto documentazione idonea a comprovare la presenza dell’incarico difensivo ad un avvocato del libero Foro.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 15, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito in L. n. 225 del 2016 nonchè del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito in L. n. 58 del 2019, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro ma debba necessariamente ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ovvero di un difensore della struttura;
considerato che secondo questa Corte:
ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 30008 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove ha dichiarato inammissibile l’appello per nullità della procura ad avvocato del libero foro senza considerare che secondo il punto 3.4.2. del protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 dell’Agenzia delle entrate con l’Avvocatura dello Stato l’ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco Avvocati, nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie e secondo il principio sopra riportato la costituzione dell’Agenzia a mezzo di avvocato del libero Foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità; peraltro trattasi di controversia relativa a questioni relative alla validità della notifica e di prescrizione del valore di 31.309,16 Euro e quindi non trattasi di questione di massima o avente notevoli riflessi economici.
Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021