Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13181 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6085/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avv.

Gianfranco Ivancich, con domicilio eletto in Roma, Piazza Barberini,

n. 12, presso lo studio dell’Avv. Alfonso M. Papa Malatesta;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 5156/2017

depositata dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Equitalia Nord s.p.a. ricevette, in data 11 settembre 2012, la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale veniva comunicata la formazione di ruoli esattoriali con iscrizione a suo carico, da parte dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Venezia, di importi recati dalle seguenti tre sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, confermative di precedenti sentenze di condanna per responsabilità erariale dipendente da irregolare svolgimento del servizio di riscossione dei pubblici tributi:

a) sentenza n. 290/2009 pubblicata in data 5 giugno 2010;

b) sentenza n. 291/2009 pubblicata in data 5 giugno 2010;

c) sentenza n. 159/2009 pubblicata in data 16 aprile 2009. A fondamento dell’opposizione Equitalia Nord dedusse che tutte e

tre le posizioni creditorie dell’Amministrazione erano state definite ai sensi del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi 2-septies e 2-octies, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 (entrata in vigore il 26 maggio 2010), con il pagamento di quanto dovuto ai sensi del combinato disposto del richiamato D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 2-octies e del D.M. 3 agosto 2010.

Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione sul rilievo che i pagamenti erano stati eseguiti in data successiva al passaggio in giudicato delle sentenze, all’esecuzione delle quali era riferita la cartella impugnata, donde, all’atto dei pagamenti, i giudizi non erano più pendenti (condizione necessaria per accedere alla invocata definizione agevolata).

2. Interpose appello Equitalia Nord deducendo che erroneamente il Tribunale aveva valutato la (non) pendenza dei giudizi erariali prendendo a riferimento la data di esecuzione del pagamento, anzichè quella di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 40 del 2010 (26 maggio 2010).

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha parzialmente accolto il gravame, rilevando che:

a) in base dalla inequivoca formulazione dell’art. 2, comma 2-septies D.L. cit., la pendenza delle controversie, ai fini della loro definibilità, andava valutata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 40 del 2010 e non alla diversa data entro cui doveva essere eseguito il pagamento poi stabilito dal D.M. 3 agosto 2010;

b) tuttavia, anche con riferimento a tale più remota data (26 maggio 2010) solo due delle tre sentenze sopra richiamate risultavano ancora impugnabili, non la terza – ossia la sentenza n. 159/2009 depositata il 16 aprile 2009 – che a quella data doveva ritenersi già passata in giudicato per l’inutile decorso del termine annuale di impugnazione.

3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate – Riscossione (Ente Pubblico Economico subentrante, a titolo universale, a decorrere dal 1 luglio 2017, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 1, comma 3, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia) propone ricorso per cassazione con unico mezzo.

L’intimata non svolge difese.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista di tale adunanza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

A tanto ha provveduto parte ricorrente nel termine concesso e la causa è stata quindi fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del combinato disposto dell’art. 327 c.p.c. e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, per avere la Corte d’appello ritenuto che la sentenza della Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 159/2009 pubblicata il 16 aprile 2009, fosse già passata in giudicato, alla data del 26 maggio 2010 – indicata come discrimine per l’esercizio della facoltà di definire le controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 2, comma 2-octies – per il decorso del termine annuale d’impugnazione.

Rileva che tale assunto è viziato dalla mancata considerazione della sospensione del predetto termine per il periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, da ritenersi applicabile anche ai giudizi svoltisi avanti la Corte dei conti, in quanto operante, secondo costante orientamento della giurisprudenza, con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste dalla stessa legge.

2. Occorre preliminarmente rilevare che non può considerarsi motivo di inammissibilità del ricorso il fatto che la ricorrente non dica se e come la questione dell’applicabilità della sospensione feriale fosse stata prospettata ai giudici di merito.

Il tribunale, invero, aveva deciso sulla base di una regola di giudizio (quella secondo cui il discrimine temporale, per valutare la possibilità della definizione agevolata de qua, è rappresentato dalla data del pagamento, a questa dovendosi riferire la verifica della pendenza o meno della controversia presupposta), per censurare la quale non si rendeva necessario prospettare la questione dell’applicabilità della sospensione dei termini processuali.

Per converso la tesi censoria, svolta con l’appello, secondo cui il discrimine andava, invece, ravvisato nella data di entrata in vigore della legge di conversione del D.Lgs. n. 40 del 2010, ed a quella data nessuna delle tre sentenze era passata in giudicato, implicava evidentemente anche l’assunto che il termine per impugnare andava considerato pari a un anno e 46 giorni.

3. Analogamente deve rilevarsi che l’affermazione richiamata dal giudice d’appello (pag. 4 della sentenza qui impugnata, righe 6 e 5 dalla fine), secondo cui “il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto che il passaggio in giudicato deve computarsi dopo un anno (ratione temporis) dalle pronunce intervenute”), non può considerarsi ragione fondante la decisione di primo grado.

Rispetto alla regola di giudizio accolta dal primo giudice (il discrimen per la definibilità della controversia era la sua pendenza alla data del pagamento) era irrilevante stabilire se il termine per impugnare la decisione della giurisdizione contabile fosse o meno soggetto a sospensione, dal momento che anche computando detta sospensione, la data di quel pagamento (effettuato, secondo quanto accertato, il 29/10/2010) si collocava ampiamente dopo; la lunghezza effettiva del termine per impugnare (nella sola alternativa tra un anno e un anno e 46 giorni) non costituiva dunque “antecedente logico necessario” della pronuncia.

4. Peraltro quella affermazione non appare nemmeno di univoco significato.

Dire che “il passaggio in giudicato deve computarsi dopo un anno (ratione temporis) dalle pronunce intervenute” non significa necessariamente escludere che lo stesso sia soggetto a sospensione per il periodo feriale. L’inciso “(ratione temporis)” lascia chiaramente intendere che ci si riferisce al termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. e non vi è alcuna precisazione circa l’applicabilità o meno della sospensione. La frase dunque potrebbe intendersi come volta a significare che il giudicato si forma dopo il decorso del termine lungo per impugnare e che questo, nel caso in esame, deve considerarsi pari ad un anno. Diverso sarebbe stato se si fosse detto, da parte del primo giudice, che il passaggio in giudicato era in quel caso da collocare anteriormente al 26 maggio 2010 (cosa che dice espressamente solo la sentenza d’appello).

La lettura della sentenza di primo grado, trascritta testualmente per intero in quella d’appello, conferma tale valutazione (ivi si dice solo che le sentenze della Corte dei conti in sede contenziosa sono soggette all’applicazione dell’art. 327 c.p.c., in quanto espressione di un principio generale, come affermato da Cass. Sez. U. n. 954 del 1994; non si dice affatto però che tale termine non sia anche soggetto alla sospensione per il periodo feriale).

5. Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che possa costituire ragione di inammissibilità del ricorso la mancata impugnazione di tale passaggio della motivazione della sentenza d’appello.

Il richiamo a quella affermazione del primo giudice non appare in sè idoneo a significare che la Corte d’appello abbia ritenuto che alla data del 26 maggio 2010 la sentenza n. 159/09 era passata in giudicato perchè così era stato affermato dal tribunale e non vi erano state contestazioni sul punto. In altre parole non può dirsi chiaramente espresso nella sentenza d’appello il convincimento (ancorchè errato) che quell’affermazione della sentenza di primo grado costituisse giudicato interno da cui irretrattabilmente muovere.

Vi è soltanto il richiamo ad essa, quale argomento (come visto, non fondante la decisione di primo grado) utilizzato dai giudici di appello a supporto della propria decisione.

Non è dunque individuabile, nella sentenza d’appello, una autonoma ratio decidendi costituita dal rilievo di un giudicato interno sulla questione della non sospendibilità del termine per impugnare.

6. Esclusa la ricavabilità, dalla sentenza, di un tale argomento (esistenza di un giudicato interno sul punto), resta da chiedersi se con quel rilievo la Corte d’appello abbia inteso affermare che il termine non è soggetto a sospensione.

Al riguardo vale anzitutto il rilievo, sopra esposto, della non univocità della frase.

Ma anche diversamente opinando sul punto e ritenendo cioè che la Corte d’appello abbia con quella frase espresso il convincimento della non sospendibilità del termine, è comunque innegabile che il motivo di ricorso sia comunque idoneo ad impugnarlo e non vada incontro ad alcuna preclusione o inammissibilità.

7. Venendo dunque al merito mette conto preliminarmente rilevare che la regola di giudizio nella specie applicata dalla Corte di merito -secondo cui la pendenza delle controversie, ai fini della loro definizione agevolata a norma del D.Lgs. n. 40 del 2010, art. 2, comma 2-septies, andava valutata, in base alla ivi accolta interpretazione della norma, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.Lgs. cit. e non alla diversa data entro cui doveva essere eseguito il pagamento poi stabilito dal D.M. 3 agosto 2010 – deve ritenersi coperta da giudicato interno, in quanto non impugnata ratio fondante della ritenuta fondatezza, in parte qua, dell’appello di Equitalia e, dunque, della opposizione da essa proposta avverso la cartella esattoriale.

Detta regola di giudizio costituisce premessa irretrattabile anche ai fini della delibazione del ricorso qui in esame, il quale investe il rigetto di detta opposizione in quanto relativa al credito risarcitorio ad oggetto della sentenza della Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 159/2009 pubblicata in data 16 aprile 2009: rigetto motivato dal rilievo – che logicamente presuppone anch’esso quella interpretazione della norma – secondo cui, alla data del 26 maggio 2010, detta sentenza, a differenza delle altre, doveva ritenersi passata in giudicato.

8. Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato e merita accoglimento.

La Corte d’appello, nel ritenere che alla data del 26 maggio 2010 la sentenza resa in data 16 aprile 2009 dalla Corte dei Conti, sezione II giurisdizionale centrale di appello, fosse da considerare ormai passata in giudicato postula, evidentemente, che il termine per impugnare fosse a quella data (26 maggio 2010) già scaduto.

In ciò si situa l’errore di diritto e/o di calcolo fondatamente denunciato dalla ricorrente.

Ed infatti, intanto il giudice a quo è potuto giungere a tale conclusione in quanto ha omesso di considerare (oppure ha erroneamente calcolato) la sospensione del detto termine processuale per il periodo feriale: in allora corrente dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (pari dunque a 46 giorni).

Sul primo punto (errore di diritto) occorre rilevare che, secondo interpretazione costante di questa Corte, cui va data continuità, detta sospensione, dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, per “i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”, opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste dalla stessa legge, e dunque anche nei giudizi proposti innanzi alle giurisdizioni speciali (v. Cass. Sez. U. 29/01/2001, n. 35, con particolare riferimento al ricorso per Cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale, ma sulla base di argomenti certamente estendibili anche al giudizio per responsabilità erariale avanti la Corte dei conti).

9. Ciò posto non può conseguentemente dubitarsi che, dovendosi applicare detta sospensione, il termine annuale per impugnare la sentenza della Corte dei Conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 159/2009 depositata il 16 aprile 2009 veniva di fatto a scadere il 1 giugno 2010.

Ne consegue che il 26 maggio 2010, risultando ancora aperto il termine per impugnare il giudizio conclusosi con la ripetuta sentenza n. 159/2009 doveva reputarsi ancora pendente e pertanto legittima (secondo l’interpretazione come detto irretrattabilmente accolta dalla Corte di merito) la sua definizione ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2010, artt. 2-septies e 2-octies.

10. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’integrale accoglimento dell’opposizione proposta da Equitalia Nord, anche nella parte in cui questo è fondato sulla sentenza n. 159/09 del 16 aprile 2009.

11. Occorrendo dunque passare al regolamento delle spese, giova preliminarmente rilevare che esso dovrà avere riguardo non solo alle spese del presente giudizio di legittimità e di quello d’appello, ma anche a quelle del giudizio di primo grado, non potendosi a tal fine trarre alcuna preclusione dal contenuto decisorio della sentenza d’appello.

Deve infatti ritenersi che anche di esse la sentenza impugnata abbia inteso occuparsi, compensandole per intero. Ciò in quanto il rilievo contenuto nella parte finale della motivazione, secondo cui sussistono “motivi di opportunità per compensare integralmente anche le spese del presente grado”, induce ad escludere – anche per la necessità di privilegiare tra le possibili letture quella maggiormente conforme a diritto (nella specie ad una coerente applicazione dell’effetto espansivo interno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, della parziale riforma della sentenza di primo grado, con esito certamente più favorevole all’appellante/opponente) – che al fatto che il dispositivo poi faccia riferimento solo alle spese del grado d’appello (“compensa dalle parti le spese del presente grado”) possa attribuirsi significato ed effetto di non estendere la riforma della sentenza di primo grado anche al regolamento delle spese relative.

La compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, da ritenersi dunque già operata dal giudice d’appello, merita di essere qui confermata, a preferenza dell’altrimenti necessaria condanna della intimata, pienamente soccombente, avuto riguardo alla novità della questione trattata.

Per la stessa ragione ed anche avuto riguardo all’alterno esito dei due gradi del giudizio di merito, vanno integralmente compensate anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da Equitalia Nord S.p.a. anche nella parte in cui è riferita al titolo costituito dalla sentenza della Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, n. 159/09 del 16 aprile 2009.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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