Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13242 del 17/05/2021
Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13242
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12573/2019 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour 17
presso lo studio dell’avvocato Del Nostro Patrizia, e rappresentato
e difeso dall’avvocato Pispisa Guglielmo, per procura allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il
05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 5-3-2019 e comunicato il 12-3-2019 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso di B.B., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dai familiari di un suo amico, rimasto ucciso in un incidente stradale, la cui responsabilità gli era stata erroneamente attribuita. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati:”1. Violazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32/UE del 26-6-2013 per avere il Tribunale omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato e sul contesto nell’ambito del quale si configura il pericolo ai danni del ricorrente e la mancata valutazione delle specificazioni e dei chiarimenti relativi alla ricostruzione della vicenda che lo stesso ha posto all’attenzione con la proposta impugnazione. Difetto di motivazione;
2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il Tribunale solo apparentemente motivato la decisione emessa, di fatto però svolgendo le relative argomentazioni in modo talmente arbitrario e contraddittorio da non permettere di individuare realmente siffatta motivazione e la conseguente esplicazione del decisum”. Il ricorrente, richiamando la normativa di riferimento, censura il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale. Rimarca di aver compiuto ogni sforzo per circostanziare la sua domanda, che era stata tempestiva, deduce che il Tribunale non ha esercitato i poteri istruttori ufficiosi, non ha consultato altri siti di organizzazioni internazionali, oltre a quelli citati nel decreto impugnato, da cui pure risulta la situazione di violazione di diritti umani e di violenza indiscriminata nel suo Paese, per rischio attentati e criminalità violenta. Si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che non può discendere solo dalla non credibilità del narrato, richiama la normativa di riferimento e pronunce di merito e di legittimità, denuncia vizio motivazionale del decreto impugnato per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione di vulnerabilità, nonchè evidenzia la propria integrazione raggiunta in Italia, come risulta dalla relazione dell’assistente sociale e dalla frequentazione dei corsi di lingua.
2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.
Il decreto impugnato è stato comunicato a mezzo pec dalla Cancelleria del Tribunale di Messina in data 12 marzo 2019, come documentato dal ricorrente, e il ricorso è stato notificato a mezzo pec venerdì 12 aprile 2019, come da attestazione di conformità del difensore, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro2.100, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021