Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13055 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 14/05/2021), n.13055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28630-2019 proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,
38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 6248/2019, depositato
il 12/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. E.M. proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis. comma 8 e ss. e rende obbligatoria l’audizione del ricorrente in assenza della disponibilità della videoregistrazione.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, erroneo esame delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale, omessa cooperazione istruttoria, omessa audizione.
3. Con il terzo motivo, deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 14 e l’omessa applicazione del 10 Cost. e motivazione solo apparente.
4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
5. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 “non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno alla straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario”, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione di chi possa essere perseguitato; la violazione dell’art. 10 Cost.; l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione fra integrazione e condizione nel paese di origine; nonchè l’omesso esame delle C.O.I. aggiornate.
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.
6.2. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui:
a. “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.” (Cass. SU 11308/2014);
b. “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
6.3. Nel caso in esame, i motivi proposti, in parte sovrapponibili sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021