Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12783 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15714-2020 proposto da:
I.Y., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIOVANNI CHINCARINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il cittadino pakistano I.Y. propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta ha negato le forme di protezione internazionale o umanitaria da egli invocate a causa delle discriminazioni cui era asseritamente “sottoposto dagli altri abitanti del suo villaggio di origine, che lo consideravano un “DEMEU””;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. preliminarmente all’esame dell’unico motivo – rubricato “carenza di motivazione in merito alla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per la concessione delle misure di protezione invocate” – va rilevata l’inammissibilità del ricorso, in quanto privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3);
2.1. si tratta invero di un requisito essenziale, poichè l’esposizione sommaria dei fatti non processuali e sostanziali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 10072/2018, 7025/2020);
2.2. al riguardo è stato precisato che la mancanza di detto requisito “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenta di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass. Sez. U, 11308/2014);
2.3. più in generale, e con riferimento all’analogo requisito di ammissibilità di contenuto-forma previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6), si è osservato che “non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione”, i cui requisiti “sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell’atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione” (Cass. 27/2020);
3. il superiore rilievo assorbe il difetto di specificità del motivo;
4. l’assenza di difese dell’intimato esclude la pronuncia sulle spese; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021