Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12954 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/05/2021), n.12954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.21437-2020 proposto da:

Z.G., T.V., T.S., in proprio ed in qualità

di eredi del sig. T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA LAURA POSA;

– ricorrenti –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. COLONNA, 39,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANGELO BONETTA, MONICA IACOVIELLO;

– controricorrente –

contro

PRICEWATERHOUSICOOPERS SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 27

presso lo studio dell’avvocato FABIO PENNISI che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BRUNO CAVALLONE, MASSIMO LONGO,

GAIA BENESSIA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 387/2019

del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 18/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione in camera di

Consiglio, rigetti il presente regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con atto notificato in data 18 febbraio 2019, Z.G. e T.S., agendo quali eredi di T.F., hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo UBI Banca S.p.a., quale successore della Banca delle Marche S.p.a., e PricewaterhouseCoopers S.p.a., assumendo che:

-) il de cuius era titolare di 20318 azioni ordinarie della Banca delle Marche S.p.a., del valore di circa Euro 32.000,00, detenute per effetto di numerose operazioni di acquisto effettuate nel corso degli anni;

-) nel corso degli anni, e prima che fossero emerse gravi irregolarità nei bilanci di esercizio della banca, i preposti di essa avevano consigliato al T. di mantenere i titoli azionari già posseduti e di incrementare l’investimento, del tutto sicuro, avendo tra l’altro il pubblico dei risparmiatori a disposizione i bilanci certificati da PricewaterhouseCoopers S.p.a., che evidenziavano una situazione patrimoniale ed economica molto positiva e con elevati utili di esercizio;

-) tale rappresentazione dello stato di salute della banca si era poi rivelata completamente falsa poichè la Banca delle Marche S.p.a. aveva conseguito perdite inaspettate di importi eccezionali, cui avevano fatto seguito misure di avvio della procedura di “risoluzione dell’Istituto di credito, in virtù della presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, art. 17”, con conseguente “scarico e cancellazione dello strumento finanziario emesso da Banca delle Marche a partire dal 27.06.2017”.

Su tali premesse gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patito per effetto dell’azzeramento del valore dei titoli acquistati dal de cuius, rivolgendo la domanda nei confronti sia di UBI Banca S.p.a., in qualità di cessionaria ex lege della totalità dei rapporti giuridici della Banca delle Marche S.p.a., sia di PricewaterhouseCoopers S.p.a., in ragione della violazione degli obblighi sulla stessa gravanti nella veste di incaricata della revisione legale dei conti della banca, non rilevando le anomalie e le irregolarità presenti nei bilanci.

2. – Istituito il contraddittorio, il Tribunale adito, con ordinanza del 18 giugno 2020, ha accolto l’eccezione di incompetenza formulata da PricewaterhouseCoopers S.p.a., per essere competente il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, ed ha dichiarato in tal senso la propria incompetenza.

3. – Z.G. e T.S. hanno impugnato l’ordinanza con regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza dell’adito Tribunale di Fermo.

UBI Banca S.p.a. e PricewaterhouseCoopers S.p.a. hanno depositato controricorsi.

Le parti hanno depositato memorie: i ricorrenti in ritardo, il 19 marzo, PricewaterhouseCoopers S.p.a. in ritardo, il 22 marzo, UBI Banca tempestiva.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2.

Il secondo mezzo denuncia omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso.

Entrambi i motivi concorrono allo scopo di dimostrare che la competenza a decidere sulla domanda proposta apparterrebbe al Tribunale di Fermo e che il Tribunale avrebbe errato nel declinarla.

Ritenuto che:

5. – La questione di validità della procura conferita alla banca, sollevata dai ricorrenti nella memoria illustrativa, va esaminata, nonostante la tardività di essa, trattandosi di questione in tesi rilevabile d’ufficio.

Essa è manifestamente infondata, dal momento che per i fini del ricorso per regolamento di competenza, e del relativo controricorso, può impiegarsi la procura rilasciata per la fase di merito, salvo che questa non contenga una limitazione al riguardo (v. p. es. Cass. 3 giugno 2020, n. 10439).

6. – Ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), del appartengono alla competenza della sezione specializzata “le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro… il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”.

Avendo gli attori spiegato da domanda risarcitoria nei confronti di PricewaterhouseCoopers S.p.a. per le ragioni sinteticamente indicate in precedenza, non v’è dunque alcun dubbio che la controversia sia devoluta alla cognizione del Tribunale, ratione loti, di Milano, ove ha sede la società, sezione impresa, ratione materiae. Nè vi è dubbio che si tratti di competenza inderogabile, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4 (Cass., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882, in motivazione). Detta competenza si estende alla causa connessa, introdotta in forma di cumulo soggettivo dagli attori nei confronti di UBI Banca S.p.a., ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3: mentre è invero estranea alla competenza della sezione specializzata la lite relativa all’acquisto di azioni, nella quale il compratore lamenti, come in questo caso, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento (Cass. 24 gennaio 2018, n. 1826), sicchè non può essere condiviso l’assunto della banca secondo cui la competenza apparterrebbe sì alla sezione specializzata, ma di Ancona e non di Milano.

Quanto a detta domanda, d’altronde, la competenza del Tribunale di Fermo si profilerebbe al più quale foro del consumatore, destinato però a cedere alla competenza della sezione specializzata, ai sensi del citato art. 3, comma 2, lett. a), e comma 3, dal momento che:

-) la competenza della sezione specializzata, in relazione alla causa introdotta nei confronti della incaricata della revisione legale è inderogabile, ratione materiae, secondo quanto già osservato, mentre la competenza (pur sempre solo territoriale) del foro del consumatore, è esclusiva, ma non inderogabile (sia in forza di specifica trattativa, sia per iniziativa dello stesso consumatore);

-) la disciplina della competenza della sezione specializzata è cronologicamente successiva a quella del Codice del Consumo, artt. 33 e 34, il che importa l’applicazione del principio lex posterior derogat priori;

-) la disciplina della competenza della sezione specializzata contiene una espressa norma, il citato comma 3, che prevede la sua vis actrava per le cause connesse, mentre non c’è una norma dello stesso segno in materia di foro del consumatore.

7. – Spese al definitivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, cui rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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