Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12769 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10867-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

P.M., presso il TRIBUNALE DI BARI;

– intimato –

avverso il decreto 1193/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Bari del 5 marzo 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da M.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria e/o apparente, avendo il Tribunale, con una motivazione assolutamente generica, ritenuto insussistente il grave pericolo per la propria incolumità dedotto dal ricorrente costui aveva riferito di essere fuggito dal paese d’origine per sottrarsi alle minacce e alle aggressioni dei fratellastri con cui era in lite per motivi ereditari

– palesandosi parimenti mancante la motivazione con cui è stata rigettata la domanda di protezione umanitaria;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri di cui alla cit. L., art. 3, comma 5, lamentando, altresì, il ricorrente l’omesso utilizzo dei poteri istruttori ufficiosi;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver riconosciuto il giudice di merito l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata, così come definita dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-456/07;

4. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante che le aspettative di vita e la possibilità di accedere ai servizi essenziali nel paese d’origine siano del tutto inadeguati;

5. che il primo, il secondo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, sono inammissibili;

che, in particolare, quanto al pericolo di grave danno per la propria incolumità dedotto dal ricorrente (riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)), va osservato che quest’ultimo non ha colto la ratio decidendi del giudice di merito, che ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, oltre che per la assoluta genericità del suo narrato, anche perchè ha valutato non attuale il pericolo paventato dal richiedente, atteso che l’aggressione sulla scorta della quale la propria madre lo aveva esortato a partire era avvenuta nel 1996, mentre lo stesso aveva lasciato il proprio paese nel 2010;

– che non vi è dubbio che con tale preciso rilievo il Tribunale di Bari abbia ampiamente soddisfatto il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014;

che anche la motivazione con cui il giudice di merito ha rigettato la domanda di protezione umanitaria non solo soddisfa “il minimo costituzionale”, ma si pone in conformità con i principi consolidati di questa Corte;

– che, infatti, il Tribunale di Bari, nell’evidenziare il “difetto di riscontri individualizzanti circa aspetti di particolare vulnerabilità del ricorrente o violazioni di diritti umani che impediscono, sotto il profilo soggettivo e/o oggettivo, il rientro del richiedente nel suo Paese”, non ha fatto altro che ribadire, sia pur in modo succinto, l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nell’individuare “seri motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità del richiedente, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. S.U. n. 29459/2019; Cass. n. 4455/2018); che, pertanto, la eventuale sproporzione tra il contesto di vita nel paese d’accoglienza e in quello d’origine (da verificarsi di volta in volta secondo quanto statuito per la prima volta da questa Corte nella sentenza n. 4455/2018) acquista rilievo in quanto produca specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale (vedi in questi precisi termini anche Cass. n. 538/2019);

6. che il terzo motivo è inammissibile in quanto il richiedente svolge, in ordine alla sussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza generalizzata e diffusa derivante da conflitto armato, mere censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado – il cui accertamento si fonda su fonti qualificate ed aggiornate (report tratto dal sito “(OMISSIS)” del Ministero dell’Interno, aggiornato al dicembre 2019 e rapporto Amnesty International).

7. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA