Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12919 del 13/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03400/2018 R.G. proposto da:
CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l., in liquidazione
(C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Taranto e Vito Branca,
elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di
cassazione.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttole pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2126/07/2017 della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta,
depositata il giorno 12 giugno 2017.
Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 26
gennaio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
Fatto
RITENUTO
che CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l. (di seguito breviter CEDIS) impugnò con separati ricorsi un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per l’anno d’imposta 2005;
che le due impugnazioni vennero dichiarate entrambi inammissibili in primo grado; la prima perchè non notificata all’Agenzia delle entrate e la seconda perchè proposta tardivamente;
che proposti separati appelli avverso entrambe le decisioni dalla CEDIS, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, previa riunione dei gravami, con sentenza resa il giorno 12 giugno 2017, li respinse;
che avverso la detta sentenza CEDIS, posta in liquidazione volontaria, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
che con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., CEDIS ha dichiarato di avere avanzato istanza per la definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, producendo copia delle quietanze di pagamento e concludendo perchè sia dichiarato estinto il giudizio;
che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083; vedi anche Cass. s.u. 11/04/2018, n. 8980);
che, pertanto, nel caso che ci occupa può dichiararsi senz’altro la cessazione della materia del contendere, per definizione agevolata della controversia pendente, mentre non assume rilievo l’istanza di fissazione dell’udienza, depositata dall’Agenzia delle entrate, dalla quale risulta che fu opposto dalla medesima un diniego avverso la precedente istanza, avanzata sempre da CEDIS, per la definizione agevolata delle controversie pendenti, D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017;
che le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, (Cass. 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della controversia.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021