Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12876 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27721/2017 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BENVENUTI 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA BUONADONNA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2358/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

D.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2358 del 2017 del Tribunale di Salerno, esponendo che:

– con la decisione gravata era stato respinto l’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace con cui, a fronte dell’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria proposta, era stato dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle sottese cartelle in cui era versata una pretesa tributaria, affermando, sul punto, il giudice di seconde cure, un giudicato interno, posto che era stata coltivata, davanti allo stesso, solo la contestazione inerente alle pretese per violazioni al codice stradale;

– la sentenza era errata poichè l’impugnativa dell’iscrizione in parola era stata esercitata in primo luogo per difetto del preavviso da parte del Concessionario, oltre che per gli altri sette motivi articolati con il gravame di legittimità in tal modo introdotto;

non si è difesa l’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione;

parte ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello, e della originaria domanda, di annullamento dell’iscrizione ipotecaria non preceduta da alcun avviso e, quindi, contraddittorio endoprocedimentale;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, c.c., artt. 115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 11, 12, art. 26, comma 4, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come contestato nelle fasi di merito, il Concessionario aveva prodotto solo stampe d’immagini ottenute dalle memorizzazioni sui “server” della società privata cui, illegittimamente, in “outsourcing”, erano state affidate le notifiche delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata, e, parimenti, erano stati prodotti ed egualmente contestati solo documenti-immagine (ovvero la stampa della “scannerizzazione” dell’atto memorizzato in forma digitale) dell’estratto informale di ruolo, fermo che dagli stessi atti emergeva che le notificazioni in parola erano state dirette a indirizzo diverso dalli propria residenza e domicilio fiscale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, in uno all’estinzione dell’obbligazione per decadenza e all’omessa motivazione, poichè il Tribunale, come dedotto nelle fasi di merito, avrebbe errato mancando di considerare che non era stato dimostrato l’invio della seconda raccomandata, necessaria stante la mancata ricezione personale degli atti notificati per posta e sottesi all’iscrizione;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., artt. 214,215 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, art. 26, comma 4, in uno all’omessa motivazione, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come dedotto nelle fasi di merito, trattandosi dell’impugnativa del primo atto con cui il destinatario era posto a conoscenza delle pretese, lo stesso era viziato dalla mancata notifica dei verbali sottesi alle cartelle, fermo che il ruolo non recava neppure tutti i dati necessari all’identificazione dell’obbligato passivo e dell’obbligazione;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417, in uno alla decadenza e la prescrizione dalla e delle pretese, e all’omessa motivazione, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come dedotto nelle fasi di merito, le cartelle non erano state notificate comunque nei termini estintivi, ferma la mancata notifica del sotteso verbale;

con il sesto motivo si prospetta, in uno all’omessa motivazione, l’illegittimità per mancata sottoscrizione del ruolo anche da parte del responsabile del procedimento, come pure in tal caso dedotto già nelle fasi di merito;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, come dedotto nelle fasi di merito, non era evincibile il criterio di computo degli interessi, con lesione del diritto di difesa;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., poichè, come dedotto nelle fasi di merito, le notifiche delle cartelle erano nulle anche per mancata redazione della relata;

Rilevato che:

deve premettersi che il ricorso, pur essendo carente, nella parte narrativa premessa all’articolazione dei motivi, quanto all’esposizione dei fatti processuali richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3, colma tali lacune nel corpo dell’articolazione delle censure;

il primo motivo è fondato;

come risulta dal ricorso (pag. 6), nella domanda introduttiva, coltivata in appello dolendosi del mancato accoglimento della deduzione in parola, la parte odierna ricorrente aveva dedotto la mancata previa notifica dell’intimazione di pagamento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50;

su tale punto non risulta pronuncia;

si tratta, al contempo, di una doglianza che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ha un suo possibile fondamento;

è stato infatti affermato – sia pure in tema di riscossione delle imposte ma nei termini generali di cui si sta per dire – che l’Amministrazione, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, quale convertito e avente valenza interpretativa (Cass., 22/11/2019, n. 30534), deve comunicare all’obbligato che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con le previsioni normative di settore sia pure successive, in trenta giorni, per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (v. Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667 e succ. conf., quale ad es. Cass., 26/02/2019, n. 5577);

dunque, sebbene l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, non costituisca atto di espropriazione forzata e possa, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, per converso, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dev’essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni: con la precisazione che ne consegue la fondatezza del ricorso con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (come appunto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass., 23/11/2015, n. 23875);

i residui motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

in tal caso la parte richiama le deduzioni svolte nelle fasi di merito senza riportarle compiutamente;

e sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

d’altro canto, la motivazione del giudice di appello è ampiamente riscontrabile, posto che, ferma la giurisdizione tributaria per le pretese fiscali sottese all’iscrizione, ha statuito la prova della notifica delle altre cartelle, relative a violazioni del codice stradale, osservando che il disconoscimento della conformità delle relative copie, non avendo lo stesso regime di quello della scrittura privata, non impediva al giudicante medesimo di rinvenire altrimenti gli elementi istruttori – evidenziati a pag. 4 della decisione – per ritenerne la discussa conformità, sicchè, ritenute provate per tale via le notifiche delle suddette cartelle, ogni questione che avrebbe dovuto dedursi per tempo opponendo quelle doveva, in questa prospettiva ricostruttiva, ritenersi preclusa;

anche la deduzione inerente all’effettuazione delle notificazioni da parte di soggetto “non autorizzato”, sebbene così accennata genericamente dal Tribunale (come anche riferito a pag. 24 del ricorso), non si riporta come e in quali termini fosse stata sollevata e, cioè, se corrispondenti alle analitiche deduzioni ora svolte in ordine alla menzionata società privata o altrimenti (ad esempio con riferimento a messi comunali, e il tutto, nel primo caso, se svolto nella prospettiva di Cass., Sez. U., 10/01/2020, n. 299 e succ. conf.);

è inoltre opportuno evidenziare che alcune deduzioni non si misurano idoneamente con la ragione decisoria, sopra sintetizzata, della preclusione derivate dalla mancata opposizione tempestiva alle cartelle: così quella della mancata notificazione del sotteso verbale, della decadenza o prescrizione quest’ultima non è dato capire se riferita in modo potenzialmente utile anche al periodo successivo alla notifica delle cartelle stesse quale ritenuta dal Tribunale a dispetto della mancata redazione delle relate (su cui in ogni caso v. Cass., 24/07/2014, n. 16949 e Cass., 14/11/2019, n. 29642) – e così, ancora, quella della mancata sottoscrizione del ruolo (su cui cfr. peraltro Cass., 30/10/2018, n. 27561) o della cartella (su cui v. comunque Cass., 04/12/2019, n. 31605), ovvero della mancata indicazione del responsabile del procedimento ovvero del criterio di computo degli interessi;

infine, in tutti i casi non si specifica di quali cartelle si sta parlando, e se, cioè, quelle deduzioni siano cumulative o meno, con conseguente e ulteriore inammissibile aspecificità;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta i restanti, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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