Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12704 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10549-2020 proposto da:

A.G., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione del decreto con il quale era stato rigettato il ricorso proposto dall’ A. avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.G., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi del ricorso, occorre evidenziare che esso, in quanto rivolto avverso provvedimento non avente contenuto decisorio, è inammissibile. Deve infatti ribadirsi che “davanti al giudice di legittimità non può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 17/06/2020, Rv. 657955; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020, Rv. 658814; cfr. anche, in tema di provvedimenti emessi “inaudita altera parte” sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento dell’Unità Dublino, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 3 quater, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019, Rv. 652547).

Il ricorso è dunque inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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