Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1015-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e

difeso dagli avvocati SALVATORE CATANIA, NICOLA TODARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4239/2016 della COMM.TRIB.REG. SICILIA

SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione della ” L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, nonchè dell’art. 8, lett. b) della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986″, per avere la CTR ritenuto che l’avviso di liquidazione di imposta di registro su sentenza del Tribunale di Messina recante condanna pecuniaria, emesso da essa ricorrente nei confronti di T.G. ed oggetto di causa, privo di indicazioni riguardo alla base imponibile e all’aliquota applicata ed al quale non era stata allegata la sentenza tassata, indicata solo per numero e data, fosse illegittimo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (“la mancata allegazione della sentenza, non consentendo la immediata piena cognizione della fondatezza della pretesa, necessaria per garantire il rispetto della L. n. 212 del 2000, art. 7 determina una illegittima riduzione del termine a disposizione del contribuente per impugnare e di conseguenza rende illegittimo l’avviso per difetto di motivazione”);

2. il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. La L. n. 212 del 2002, art. 7 (rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”) stabilisce, al comma 1 che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Questa Corte, con la recente sentenza 239 del 2021, facendo il punto sulla questione del se possa ritenersi conforme alle previsioni della L. n. 212 del 2002, art. 7 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, seconda parte, l’avviso di liquidazione di imposta di registro su provvedimento giudiziario, che indichi la data e il numero del provvedimento tassato senza tuttavia riportarne il contenuto nè averlo in allegato, ha precisato che simile avviso è – di regola – da ritenersi legittimo in quanto il provvedimento deve ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente essendo stato, quest’ultimo, parte del giudizio in esito al quale il provvedimento è stato emesso. La sentenza ha richiamato i precedenti costituiti da Cass. n. 1696/2020 (in tema di avviso emesso su decreto ingiuntivo), da Cass. n. 13402/2020 (in tema di avviso di liquidazione per imposta di registro su verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dai contribuenti, in cui si sottolinea che l’obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico talchè esso non riguarda atti o documenti conosciuti dal contribuente) e da Cass. n. 21713/2020 (nella quale è stato rimarcato che il ritenere – di regola – non indispensabile la riproduzione o allegazione del provvedimento tassato “è coerente con il disposto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al “principio della collaborazione e della buona fede”. Invero, l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all’avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria”). Nella sentenza n. 239/2021, ancora riprendendo la n. 21713/2020, è stato altresì sottolineato che, per converso, “la mera allegazione della sentenza civile può essere talora insufficiente ad integrare il contenuto dell’avviso di liquidazione, come nel caso in cui l’elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell’imposta”. Ed è stato sottolineato infine che “è alla luce di quanto innanzi esposto che va rettamente intesa la portata del principio, contenuto in altre pronunce di questa Corte, secondo le quali, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, sia da considerare illegittimo, per difetto di motivazione, “in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (Cass. n. 18532/2010; n. 12468/2015; n. 29402/2017)”;

2. il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata;

3. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perchè siano esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dal contribuente e rimaste assorbite, riguardo alla adeguatezza della motivazione dell’avviso perchè privo di indicazioni sufficientemente chiare sulla determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicata. Nel condurre l’esame, il giudice del rinvio dovrà adeguarsi alle già richiamate statuizioni della sentenza n. 21317/2020 secondo cui il richiamo all’atto tassato può talvolta non essere sufficiente ad “integrare il contenuto dell’avviso di liquidazione, come nel caso in cui l’elevato grado di complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole comprensione in ordine alle modalità di individuazione della base imponibile ed ai criteri di calcolo dell’imposta”;

4.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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