Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12396 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13734/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Bono, con

domicilio eletto in Roma, via Malpighi 12 presso lo studio dell’avv.

Francesco Facciolongo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Palermo, n. 4626/29/15, depositata il 10 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.C. ha impugnato davanti alla CTP Trapani il provvedimento con il quale l’Agenzia del Territorio aveva respinto il suo reclamo contro l’irregolare frazionamento delle particelle catastali di cui era titolare.

La CTP di Trapani, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 176/2/11, ha accolto il ricorso, ritenendo che l’immobile non avesse natura demaniale, come si desumeva anche dalla decisione 66/07 della Corte di Appello di Palermo.

L’Agenzia del Territorio ha proposto appello che la CTR di Palermo, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 4626/29/15.

L’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

B.C. ha resistito con controricorso e ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.

Indubbiamente, come osservato dal contribuente, “in tema di contenzioso tributario, la sentenza d’appello emessa in un giudizio, nel quale l’Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell’Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 c.c. Nè tale soluzione comporta un aggravio nell’esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poichè l’Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell’attività di predisposizione della difesa tecnica dell’Agenzia nel giudizio di cassazione” (Cass., Sez. 5, n. 441r-del 14 gennaio 2015).

Nella specie, quindi, l’eventuale notifica della sentenza impugnata all’Ufficio periferico (per l’esattezza, la sede di Trapani) avrebbe fatto decorrere il c.d. termine breve (60 giorni) per proporre ricorso in cassazione e, essendo avvenuta, secondo la prospettazione del controricorrente, il 17 dicembre 2015, avrebbe comportato la tardività del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, spedito, a mezzo del servizio postale, il 31 maggio 2016 (e, pertanto, tempestivo se fosse applicabile, invece, il c.d. termine lungo di sei mesi).

Peraltro, occorre rilevare che incombe sulla parte che eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo l’onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta – dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 25062 del 7 dicembre 2016).

In particolare, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter,; siffatta produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire, in base all’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. (Cass., Sez. 6-L, n. 19078 del 18 luglio 2018).

Nella presente controversia, però, il controricorrente, che ha affermato di avere notificato la sentenza di appello in modo da fare decorrere il c.d. termine breve, non ha assolto all’onere della prova su di lui gravante.

Infatti, la copia della sentenza (notificata a mezzo PEC) contiene in calce un’attestazione di conformità che si riferisce alla sentenza stessa ed alla relata di notifica, ma non si estende alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, che sono riprodotte su un foglio a parte e successivo spillato alla decisione di appello notificata.

Ne consegue che non è stata dimostrata l’avvenuta notifica della ronuncia impugnata ai fini del decorso del c.d. termine breve e che, dunque, il ricorso per cassazione è da considerare tempestivo.

2. Con il primo motivo, attinente alla giurisdizione, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 poichè, nella specie, non sussisterebbe la giurisdizione tributaria, ma quella ordinaria, alla quale era riservato l’accertamento dei confini tra la proprietà privata ed il demanio marittimo.

Inoltre, l’istituto della delimitazione, che veniva in rilievo nella presente controversia, non aveva come scopo tale accertamento, ma esclusivamente l’individuazione della fascia di terreno “servente ai pubblici usi del mare”.

In particolare, per escludere la demanialità dell’area sarebbe stato necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione ex art. 829 c.c. mentre, per l’esatta determinazione del demanio sarebbe occorsa una ricognizione dei luoghi, a nulla rilevando della semplice documentazione, quale titoli di proprietà o mappe catastali. La doglianza è infondata.

Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.

Con particolare riferimento all’art. 2, citato comma 2 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno osservato che tale norma non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate perchè, in questo modo, finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare.

Ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle controversie che abbiano ad oggetto atti relativi all’intestazione o alle variazioni catastali e che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016).

Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini.

Qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell’art. 2, comma 2, menzionato, anche al fine di adeguarli all’esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma de qua e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi (Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018).

Ciò perchè la disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonchè quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007).

Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remota (Cass., SU, n. 3369 del 14 novembre 1972) e, poi, consolidatasi (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007; Cass., SU, n. 13691 del 14 giugno 2006), laddove spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, l’accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell’esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell’attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., SU, n. 26906 del 23 dicembre 2016; Cass., SU, n. 25316 del 12 dicembre 2016).

Nella specie, il contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio competente di correggere le risultanze della cartografia catastale revisionata nella parte in cui incideva, a suo avviso in maniera erronea, sulla sua proprietà privata, alterandone la superficie con la creazione di una nuova particella, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto sull’immobile de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva del giudice ordinario.

Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa.

Il contribuente, pertanto, ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

Ne consegue che la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 19, lett. f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri già individuati dalle Sezioni unite in via generale (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016), come, peraltro, già accertato dalla S.C. in fattispecie analoga (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018; Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018, entrambe non massimate; Cass., Sez. 5, n. 5007 del 25 febbraio 2020).

3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. perchè la CTR avrebbe errato nel ritenere che la sentenza n. 66 del 2007 della Corte di Appello di Palermo (che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala, Sez. dist. di Castelvetrano, n. 8 del 2002) fosse passata in giudicato nei suoi confronti, non essendo essa stata parte del relativo giudizio.

La doglianza è infondata.

La mancata presenza dell’Agenzia delle Entrate nel precedente giudizio civile è priva di rilievo, atteso che essa non ha un interesse dominicale in causa.

Nel giudizio tributario, invece, non venendo in questione l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia la materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area de qua, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle Entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui alla normativa sopracitata unicamente ad una nozione d’interesse fiscale inteso come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.

Nella specie, è evidente, come rilevato, che il giudizio in esame non riguarda l’accertamento della proprietà, il quale è avvenuto in diverso processo, poichè ad essere contestato è stato l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto.

Se ne ricava, da un lato, che il giudizio di accertamento della proprietà non avrebbe mai potuto coinvolgere l’Agenzia delle Entrate e, dall’altro, che, una volta passata in giudicato tale decisione, essa è tenuta a prenderne atto, non avendo interesse alcuno a contestarla (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018, non massimata; Cass., Sez. 5, n. 5007 del 25 febbraio 2020).

4. Il terzo motivo, con il quale parte ricorrente afferma la sussistenza di una giurisdizione amministrativa non deve essere esaminato, alla luce dell’esito dei precedenti motivi.

5. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, attesa la natura di Amministrazione statale dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite in favore di B.C., che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta, con modalità telematiche, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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