Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12399 del 11/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 11/05/2021), n.12399
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18783/2014, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
CMT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., legale
rappresentante, rapp. e dif., in virtù di procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avv.ti LORIS TOSI e GIUSEPPE
MARINI, presso lo studio del quale ultimo è elett.te dom.to in
ROMA, alla VIA di Villa Sacchetti n. 9;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 22/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Ufficio notificò alla CMT S.R.L. avvisi di accertamento per riprese I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relative agli anni di imposta 2005-2007, in conseguenza della ritenuta emissione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni inesistenti;
che la CMT impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Treviso la quale, previa loro riunione, con sentenza n. 107/5/11, li accolse;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE e la CMT proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 111/25/2014, depositata il 22.1.2014, rigettò il gravame principale (con conseguente assorbimento di quello incidentale), confermando – per quanto in questa sede ancora rileva – l’insussistenza dei presupposti per ritenere che la CTM avesse preso parte ad operazioni soggettivamente ovvero oggettivamente inesistenti;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, la CMT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 26, comma 1, n. 4, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per esser la motivazione della C.T.R. – di rigetto dell’appello – apparente, consistendo, sostanzialmente, in una “affermazione apodittica da cui è impossibile desumere l’iter logico attraverso cui il giudice è pervenuto alla decisione” (cfr. p. 8 del ricorso), avendo i giudici di appello “utilizzato una formula astrattamente riferibile a qualunque controversia” (cfr. p. 9) nè, ancora, avendo chiarito quali sarebbero circostanze, emerse in sede penale, che chiarirebbero il quadro delle diverse operazioni poste in essere dalla società contribuente (cfr. pp. 9-10);
che il ricorso è infondato;
che è sufficiente osservare, in proposito, che i giudici di appello hanno ritenuto (con ciò esprimendo un proprio autonomo giudizio fattuale) che “il complesso della documentazione a disposizione della Commissione non può che confermare quanto già esaminato e deciso dal giudice di primo grado…appare chiaramente che la B. ha effettivamente eseguito i lavori in questione: non si può quindi parlare di operazioni inesistenti, soggettivamente o oggettivamente. Il fatto che la B. abbia, poi, lavorato “in nero” e utilizzato particolare accorgimenti per gestire il denaro nulla aggiunge alla questione in esame così come emerge dai risultati degli accertamenti effettuati in sede penale…”. In altri termini, appare chiaro che la C.T.R. ha ritenuto di escludere l’inesistenza – oggettiva come soggettiva – delle operazioni contestate dall’Ufficio alla CTM sulla base di un’autonoma valutazione della documentazione a propria disposizione (sulla idoneità, sia pure sotto il diverso profilo della sufficienza, di una motivazione ove si dia atto che la documentazione prodotta è stata valutata, pur senza specificamente entrare nel merito dell’esame di ogni documento, cfr. Cass., Sez. 6-2, 16.10.2017, n. 24388, Rv. 646820-01), rappresentando gli esiti del procedimento penale solo un elemento ulteriore a conferma di tale conclusione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento in favore della CMT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento in favore della CMT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., legale rappresentante, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15% su quanto liquidato a titolo di compenso professionale, nonchè agli accessori di legge.
Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021