Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12313 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 14817/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonino

Ciafardini, che lo rappres. e difende, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Pubblico

Ministero Presso il Tribunale di L’Aquila;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 12.4.19, il Tribunale di L’Aquila respinse il ricorso proposto da M.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano credibili (non avendo specificato se il padre o lui stesso appartenessero a qualche formazione politica, così da poter adeguatamente valutare il loro posizionamento ideologico rispetto agli organi politici) specie in ordine alla citata condanna penale del padre; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, nè dell’umanitaria.

M.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero. Il PM ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5, per non aver il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente secondo i parametri legali.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, avendo escluso la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Senegal.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, adottando una motivazione apparente.

Preliminarmente, va osservato che il Pubblico Ministero, nella memoria depositata, ha eccepito che la procura speciale prodotta dal ricorrente era priva della certificazione della data del rilascio.

Al riguardo, questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la pronuncia sul rilevato contrasto in ordine alla mancata certificazione della suddetta data di rilascio della procura speciale. Ne consegue il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione.

P.Q.M.

La corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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