Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11908 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23131-2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato IROLLO GAETANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, MASSA MANUELA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 31/1/2018, e su appello di P.C., ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultima, diretta al riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza, già riconosciuto con sentenza passata in giudicato e revocato in sede di revisione in data 3/3/2011, nonchè alla condanna dell’Inps al pagamento della prestazione;

la Corte territoriale, nel confermare la decisione del Tribunale, ha ritenuto non dimostrato il requisito socio economico e, in particolare, il requisito della inoccupazione, nonostante l’invito rivolto dal giudice di primo grado all’appellante di produrre un certificato di disoccupazione aggiornato al momento della sentenza (dal momento che nel corso degli anni il reddito dell’appellante era cambiato a fronte di un certificato di disoccupazione risalente); anche in ordine a requisito sanitario, la Corte ha condiviso la valutazione espressa dal primo giudice circa la sussistenza di un’invalidità pari al 55% e di un miglioramento dello stato di salute dell’appellante rispetto a quanto accertato nel precedente giudizio, rilevando altresì che tali conclusioni erano state contestate solo genericamente, senza il supporto di alcun certificato o consulenza di parte che attestasse in modo adeguato l’errore diagnostico del consulente tecnico nominato dal tribunale, sicchè non si ravvisava neppure la necessità di procedere ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio;

contro la sentenza, la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; l’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificata; la proposta del relatore sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso sono quattro:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 101,115 e 116, e artt. 414,415,46,426,421,442 e 420 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e artt. 24 e 111 Cost.: assume, in sintesi, la sussistenza del requisito della inoccupazione al lavoro, come desumibile dal certificato di iscrizione nelle liste speciali del collocamento dal 22/11/2002, dalla documentazione reddituale prodotta, dalla non contestazione dell’Inps;

2) violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13: ribadisce che a fronte di tale documentazione, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto e potuto richiedere un nuovo certificato di iscrizione aggiornato nè la prova della fonte dei redditi percepiti, a fronte della sua specifica deduzione “di non aver mai prestato alcuna attività lavorativa”, della prova della percezione di un reddito comunque inferiore alla soglia di legge e della non contestazione della controparte; inoltre con la L. n. 247 del 2007 il requisito della incollocazione al lavoro era stato sostituito dal diverso requisito dello stato di inoccupazione, la cui prova poteva essere fornita anche con presunzioni, nella specie costituite dagli elementi fattuali su indicati;

3) violazione della citata L., art. 13, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 1, del citato D.Lgs., art. 2, del D.M. 5 febbraio 1992: assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata effettuata una comparazione tra la situazione patologica esistente al tempo del riconoscimento della prestazione e la situazione patologica esistente al tempo della revoca, perchè solo in caso di miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e, dunque, di un recupero della sua capacità di guadagno è possibile revocare la prestazione;

4) violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c.: si censura la sentenza nella parte in cui non è stata ammessa una nuova consulenza tecnica d’ufficio pure a fronte di certificazioni sanitarie successive alla prima consulenza d’ufficio e attestanti aggravamenti delle patologie;

i motivi presentano tutti evidenti profili di inammissibilità;

il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017, n. 24.155); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016);

ancora più in specifico, si afferma che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cgiusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass. 12/01/2016, n. 287);

nel caso di specie, dalla lettura dei motivi di ricorso in esame non si evince quale delle affermazioni della corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme di legge in esame, nè quale sarebbe l’errore interpretativo compiuto dalla corte territoriale, sicchè il motivo deve ritenersi inammissibilmente dedotto;

in realtà, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la parte ricorrente mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, e ciò costituisce causa di inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. 27/12/2019, n. 34476);

deve aggiungersi che la parte non trascrive la documentazione esaminata dai giudici del merito, limitandosi a riassumerne il contenuto; in particolare non trascrive nè produce la consulenza tecnica d’ufficio, così come non risultano trascritti i chiarimenti resi dal tecnico nominato dal giudice nei quali si dà atto di una comparazione compiuta dal CTU, e quindi dal giudice di primo grado che a tali conclusioni aveva aderito, tra lo stato morboso risalente al momento della revoca e quello riscontrato in sede di visita peritale e di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente con riferimento alla patologia artrosica, così come si legge in sentenza (pag. 3, 4 periodo, della sentenza);

tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d’ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l’istanza telematica delle 10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d’ufficio;

siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell’affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, “senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l’errore diagnostico del cu di primo grado”; come la stessa ricorrente ricorda, “nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull’invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d’appello per violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., ha l’onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l’esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata” (Cass. 13/10/2010, n. 21151);

in realtà, le ragioni poste a fondamento degli ultimi due motivi di ricorso si risolvono in un mero dissenso rispetto alle valutazioni diagnostiche dell’ausiliario, volte ad ottenere una diversa valutazione degli elementi fattuali, inammissibile in questa sede; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, mentre nessun provvedimento deve essere adottato in mancanza di sostanziale svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato già versato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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