Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11848 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2812-2020 proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA DIANDA

e dall’Avvocato FRANCO CICCHIELLO, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 1450/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 13/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza del tribunale che, in data 24/10/2018, aveva rigettato la domanda con la quale N.G. aveva chiesto che fosse dichiarato che il credito di Euro 125.000,00, vantato nei suoi confronti da C.F., si era estinto per effetto della cessione, a titolo di datio in solutum, di 125.000 azioni della società Il Leccio s.p.a..

La corte, in particolare, dopo aver rilevato che era pacifico e documentato che la scrittura privata denominata “accordo privato tra le parti” del 30/1/2012 dimostrasse la sussistenza del credito vantato dal C. alla restituzione entro il 30/6/2012 della somma di Euro 125.000,00, da lui concessa al N. a titolo di prestito infruttifero, ha, in sostanza, ritenuto che, “a prescindere dalla mancanza di quietanza”, “non vi è prova adeguata della cessione delle azioni” al C.: in mancanza tanto della girata autenticata dei titoli, quanto dell’annotazione del cambiamento delle due intestazioni nel libro dei soci, da cui risulta solo la proprietà in capo al C. di n. 125.000 azioni e la girata delle stesse in favore di S.V., infatti, la corte ha ritenuto che difettava la prova “del fatto estintivo del credito restitutorio” del C., che l’attore avrebbe dovuto adeguatamente provare in quanto posto a fondamento dell’azione di accertamento negativo da lui proposta.

N.G., con ricorso notificato il 13/1/2020, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

C.F. è rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in violazione della norma secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati, non ha tenuto conto, ai fini della decisione, del fatto, assolutamente pacifico tra le parti, che il C. aveva ricevuto dal N. n. 125.000 azioni della s.p.a. Il Leccio per un valore complessivo di Euro 125.000,00, ovvero per un importo pari al credito che lo stesso già vantava nei confronti del N., e del fatto, altrettanto pacifico, che il C. avesse, poi, trasferito le stesse azioni alla propria convivente S.V..

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ovvero, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, quali il contenuto di numerosi documenti prodotti dall’attore, come la raccomandata del 21/10/2013, l’estratto del libro soci al 3/2/2012 ed al 6/7/2012, il certificato azionario n. 54 e il verbale di assemblea del 28/6/2013, nonostante la loro evidente rilevanza ai ordine alla decisione della causa, violando, così, le regole di valutazione degli elementi probatori acquisiti, con una motivazione complessivamente apparente.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando

l’omesso esame di un fatto decisivo per la definizione del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo assorbita nella mancata prova del trasferimento delle azioni dal N. al C. la decisione circa il titolo di detto trasferimento, ha omesso qualsiasi esame circa la natura di datio in solutum di tale cessione.

1.4. Con il quarto motivo, intitolato “le spese di lite e di giustizia”, il ricorrente ha dedotto che i dispiegati motivi di impugnazione impongono di riformare il capo delle spese di lite, con la conseguente condanna del C. al pagamento dei compensi professionali di primo e secondo grado.

2.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento del terzo e del quarto.

2.2. Il ricorrente, infatti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’errore che, nella ricognizione dei fatti, i giudici di merito avrebbero commesso, lì dove, in particolare, questi, alla luce delle prove raccolte, hanno ritenuto che la cessione delle azioni in favore del C. non era stata, in realtà, dimostrata.

2.3. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, anche se si tratta di quella (asseritamente) risultante dalla non contestazione da parte del convenuto dei fatti dedotti dall’attore (non operante, peraltro, come evidenziato da Cass. n. 25999 del 2018 e da Cass. 11054 del 2001, se il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto, come la cessione delle azioni di società, per il quale la legge impone l’esecuzione di formalità, e cioè l’autenticazione della sottoscrizione del girante ovvero l’annotazione dell’acquirente sul titolo azionario e sul libro dei soci, richieste, attesa l’inderogabilità delle relative norme, a pena di nullità del trasferimento: cfr., in tema, Cass. n. 556 del 1962 e Cass. n. 1410 del 1999), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.4. Tale norma, però, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui emergenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e sia stato quindi oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di merito, ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

2.5. Resta, pertanto, fermo che l’omesso esame di elementi istruttori (pur se si tratta della prova conseguente alla mancata contestazione dei fatti dedotti) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (come, nel caso di specie, l’effettiva stipulazione della cessione delle azioni tra l’attore e il convenuto), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Più di recente, Cass. n. 9253 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018).

2.6. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.):

come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte, ha, in modo non apparente nè illogico o incoerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto (a torto o a ragione non importa) che la dedotta cessione di azioni non era risultata adeguatamente dimostrata in giudizio.

2.7. Tale apprezzamento, del resto, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che: – il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio; – il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento pur trattandosi di prova assoggettata dalla legge ad una specifica regola di valutazione, come quella di prova legale (e tale non è, di certo, quella che consegue alla mancata contestazione dei fatti ex adverso dedotti, la quale, come mera tecnica di selezione dei fatti effettivamente controversi, non vincola certo il giudice a ritenerli sempre dimostrati in giudizio per come dedotti, potendo, al contrario, sempre giudicare che i fatti incontestati non sono stati dimostrati o che lo sono in modo diverso rispetto a come dedotti): resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia, come preteso dal ricorrente nel caso in esame, valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. n. 11892 del 2016).

2.8. E neppure, infine, può venire in rilievo l’invocata violazione del precetto previsto dall’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova e relativa distribuzione, che è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 soltanto nell’ipotesi, non riscontrabile nel caso in esame, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 13395 del 2018): non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com’è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3. Il ricorso, per l’inammissibilità del primo e del secondo motivo e l’inevitabile assorbimento del terzo e del quarto, è, quindi, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di controricorso da parte dell’intimato.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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