Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11758 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 05/05/2021), n.11758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17289/2015 proposto da:

F.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati ANDREA

SGUEGLIA, UGO SGUEGLIA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9111/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2015 R.G.N. 5877/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Roma F.A.A., cittadina italiana in servizio presso l’Ambasciata Italiana in Asmara, agiva nei confronti del Ministero degli Affari Esteri al fine di ottenere l’adeguamento del proprio trattamento retributivo (stipendio base annuo di Euro 4.792,00) a quello (di oltre dieci volte superiore) previsto per altri contrattisti ( Z.F.R., D.S. e M.A.) di eguale livello e che svolgevano mansioni finanche di minore responsabilità presso la medesima Ambasciata e la condanna del MAE, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle differenze retributive;

la F., dapprima assunta nel 2000, quale assistente contabile, con contratto a tempo indeterminato stipulato con il MAE secondo la legge locale ai sensi della L. n. 401 del 1990, art. 17, per poter sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro regolato secondo il più favorevole regime regolato dal D.P.R. n. 18 del 1967, aveva partecipato, superandolo brillantemente, ad un concorso per ricoprire mansioni di minore responsabilità, e precisamente mansioni di “segreteria/copia” ed aveva, quindi, stipulato in data 29/8/2005 il relativo contratto a tempo indeterminato;

a seguito di tale sottoscrizione la F. si era resa conto che la sua retribuzione base annua risultava di gran lunga inferiore a quella dei contrattisti sopra indicati, di eguale livello e che svolgevano mansioni finanche di minore responsabilità presso la medesima Ambasciata ed aveva perciò chiesto giudizialmente che fosse il suo diritto al percepire il più favorevole trattamento stipendiale;

2. il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando il diritto della F. a ricevere una retribuzione annua base, determinata in via equitativa nella misura di 1/6 rispetto a quella degli altri colleghi presi a riferimento e quantificava in Euro 800,33 mensili lo stipendio base dovuto alla ricorrente con condanna del Ministero al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 21.654,00 oltre accessori;

3. la Corte d’appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni della F. e del Ministero, in riforma di tale decisione, respingeva in toto l’originaria domanda;

riteneva la Corte territoriale che il diverso trattamento economico, rispettata la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro, avesse una causa giustificatrice che ne escludeva il carattere irragionevole e discriminatorio e che non fosse possibile alcuna equiparazione di tale trattamento con quelli di altri dipendenti ( Z.F.R., D.S. e M.A.) che traevano origine dalla differente normativa vigente all’epoca di assunzione delle predette (avvenuta ratione temporis quando era ancora vigente del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, comma 3, abrogato a decorrere dall’1/1/1997 dall’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996);

richiamava quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 1037 del 20 gennaio 20144 e n. 20356 del 26 settembre 2014 secondo cui il rapporto di lavoro del personale assunto all’estero riveste carattere tipicamente privatistico e trova regolazione non nella contrattazione collettiva del settore pubblico, ma direttamente nella disciplina speciale del titolo sesto del D.P.R. n. 18 del 1967, come emendato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, che riserva al contratto individuale la fissazione della retribuzione sulla base di parametri rilevabili nel luogo ove si svolge la prestazione sicchè non sussiste una disparità di trattamento retributivo rispetto al personale direttamente dipendente dall’amministrazione, operando il principio del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, solo nell’ambito dell’inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva;

escludeva, altresì, che la richiesta equiparazione potesse trovare il suo fondamento del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, comma 3;

riteneva che non vi fosse, nel trattamento riservato alla F., una violazione dell’art. 36 Cost., considerando che il rispetto dell’obbligo di erogare un trattamento economico che assicuri un’esistenza libera e dignitosa deve essere valutato con riferimento al costo della vita nel paese in cui la prestazione viene eseguita, costo della vita che, nel caso di specie, era di gran lunga inferiore al costo della vita in Italia;

4. per la cassazione di questa pronuncia ha proposto ricorso F.A.A. affidandosi a quattro motivi;

5. il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ha resistito con controricorso;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157,artt. 36 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’abissale differenza di trattamento retributivo esistente tra quello fissato per la ricorrente e quello riservato alle altre colleghe di pari livello sarebbe derivato dalla circostanza che tale ultimo trattamento sarebbe stato determinato dalla dovuta applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, che ne fissava la misura minima al 68% dell’indennità di servizio estero corrisposta all’omologo personale di ruolo in servizio nella stessa sede, norma non più in vigore all’atto dell’assunzione della F.;

rileva che tale circostanza era stata solo dichiarata ma il relativo assunto era rimasto del tutto privo di riscontro probatorio;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157,artt. 24,36 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

censura la sentenza impugnata per non aver considerato un punto decisivo della decisione di prime cure (neppure riportato nella parte in cui erano trascritti taluni passi rilevanti della pronuncia del Tribunale) e cioè quella secondo cui non poteva ragionevolmente ritenersi che sull’importo di Euro 4.808,92 la quota superiore ai minimi possa essere rappresentata da Euro 4.409,59 “quasi da far corpo con l’importo predetto (con valenza dei minimi in questione, in proporzione, davvero inconsistente, pur avuto riguardo al territorio di riferimento)”;

sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto decisiva la circostanza che la F. non avesse lamentato la violazione dei parametri stabiliti dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, evidenziando che, a fronte della macroscopica differenza dei trattamenti retributivi presi a confronto, avrebbe dovuto il Ministero dimostrare il rispetto dei parametri;

assume che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto, nella fattispecie, rispettati i principi di cui all’art. 36 Cost., discutendosi di una retribuzione mensile lorda di Euro 399,33 e netta di Euro 378,98 che non potrebbe consentire una esistenza libera e dignitosa disponendo la F. di un appannaggio giornaliero di soli Euro 12,00;

sostiene che del tutto superficiale e generica è l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il costo della vita in Eritrea è di gran lunga inferiore a quello in Italia;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 Cost., artt. 112,115 e 416 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la retribuzione corrispostale fosse insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 416 c.p.c., art. 36 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

sostiene che la motivazione della Corte territoriale sul punto della sufficienza della retribuzione non supera il controllo sull’esistenza e sulla coerenza della stessa cosicchè il vizio di motivazione si converte in vizio di violazione di legge;

5. il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni;

6. la ricorrente assume innanzitutto che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di fondo e cioè dall’aver basato il complessivo ragionamento decisorio sulla circostanza che la superiore retribuzione delle contrattiste Z.F.R., D.S. e M.A. sarebbe dipesa dall’applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, con l’ancoraggio al 68% dell’i.s.e., norma non più vigente all’atto dell’assunzione della F.;

tale circostanza, tuttavia, non è rilevante;

7. si osserva, infatti, che a prescindere da quale sia stato il ragionamento di partenza della Corte territoriale, la domanda proposta dalla F. giammai avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto basata su una pretesa ed assoluta parità di trattamento, che, nei termini prospettati dalla ricorrente, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento (v. intra);

8. si osserva, altresì, che, nella specie, come si evince dallo stesso ricorso, le dipendenti Z.F.R., D.S. e M.A. avevano assunto servizio rispettivamente in data 1.7.1982, 27.9.1990, 1.4.1994 con contratti regolati dalla legge italiana;

alle stesse, evidentemente, era stata applicata la disciplina del D.P.R. n. 18 del 1967, ratione temporis vigente, che dettava al Titolo VI “Impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero, Capo II le “Disposizioni speciali per i contratti non regolati dalla legge locale” e, prevedeva, ad esempio, all’art. 162, comma 3, che: “La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dell’art. 157, comma 1, non può essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni di impiego, al 68% del controvalore in valuta locale dell’indennità di servizio all’estero che, nella stessa sede, percepisce l’impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, usciere. Si applica dell’art. 157, comma 6” ed aggiungeva, al comma 5, il criterio degli scatti di anzianità: “La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui dell’art. 157, commi 4 e comma 5”;

entrambe le suddette previsioni non erano più in vigore all’epoca della stipula da parte della F. del contratto (29.8.2005) in quanto abrogate/sostituite dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132;

9. si aggiunga che risulta dalla sentenza impugnata e non è stato in alcun modo contestato dalla ricorrente che il contratto da quest’ultima stipulato del 2005 era stato regolato dalla legge locale (e non da quella italiana) sulla base del D.P.R. n. 18 del 1967 (e d’altra parte, secondo la previsione di cui all’art. 154 di tale D.Lgs., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1: “Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale”);

10. orbene, gli indicati dati consentono ragionevolmente di ritenere che, al momento della stipula del contratto della F., ben poteva essere diverso il trattamento retributivo attribuito alla stessa rispetto a quello delle altre dipendenti assunte molti anni prima con contratti regolati dalla più favorevole legge italiana all’epoca vigente;

peraltro, la ricorrente neppure ha censurato l’affermazione della Corte territoriale (pag. 8 della sentenza) secondo la quale solo in appello, e, dunque, tardivamente la medesima avrebbe posto la questione della mancata dimostrazione da parte del Ministero della circostanza che la retribuzione dell’appellante fosse stata determinata in applicazione dei criteri fissati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157;

11. così la Corte territoriale non si è discostata dai principi enunciati da questa Corte (v. Cass. n. 987/2020; Cass. n. 16755/2019; Cass. n. 30239/2017) con riguardo all’applicazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157;

in particolare, con la sentenza n. 16755/2019 cit., la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è stato ha affermato che: “il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora quest’ultima non sia conforme ai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a detti parametri rinvia”;

la sentenza da ultimo ricordata (si vedano anche Cass. n. 18407/2019 e la già citata Cass. n. 987/2020) ha, altresì, statuito che la pretesa del lavoratore non può, invece, essere fondata sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perchè quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge (e della contrattazione collettiva), ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della “giusta” retribuzione;

ad avviso di questa Corte, dunque, il D.P.R. n. 18 del 1967 non esclude, ed anzi ammette espressamente, la possibilità di diversificazioni della retribuzione, che possono derivare dalle diverse vicende dei rapporti individuali (D.P.R. n. 18 del 1967, art. 160);

l’art. 157, comma 3, invocato dalla ricorrente, nello stabilire che: “La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in va eccezionale nello stesso Paese una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita”, indica un criterio tendenziale di omogeneità per le diverse istituzioni operanti nella medesima realtà territoriale, ossia rappresentanza diplomatica, uffici consolari, istituti di cultura, e detta finalità, che si riferisce principalmente agli uffici e solo in via indiretta al personale, è resa evidente dalla seconda parte della disposizione, applicabile nell’ipotesi in cui nel medesimo Paese si riscontrino diversità significative, quanto al costo della vita, nelle diverse zone territoriali;

d’altra parte, del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 (come, del resto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, applicabile, però, al solo personale assoggettato alla legge italiana) non legittima la richiesta di un trattamento retributivo, diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, per il solo fatto che lo stesso sia stato riconosciuto ad altro dipendente assegnato allo stesso ufficio;

in sostanza, il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora quest’ultima non sia conforme ai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost. (o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che, in parte, a detti parametri rinvia);

non può, invece, fondare la sua pretesa sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perchè quest’ultima attribuzione potrebbe, in ipotesi, risultare non giustificata, alla luce delle previsioni della legge (e della contrattazione collettiva), ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della “giusta” retribuzione;

12. nella specie la ricorrente non ha mai allegato l’inadeguatezza del trattamento retributivo in relazione agli indici fissati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, nei termini specificati ai punti che precedono (essendo del tutto tautologica e generica la mera affermazione di una difformità rispetto a tali criteri “stante l’enorme differenza” rispetto alla retribuzione corrisposta alle altre colleghe) e ciò rende tutti i rilievi inidonei a scalfire la pronuncia di rigetto dell’azionata domanda consentendo, altresì, di superare la prospettata questione della vicinanza della prova che, evidentemente, non può essere invocata per rimediare ad intervenute preclusioni;

13. nè maggior pregio hanno le censure relative al passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost.;

ed infatti, alla stregua del comma 1, della norma costituzionale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa;

nella specie non è stato dedotto che la retribuzione prevista dal contratto di lavoro individuale così come conformata dalla disciplina di fonte legale risulti inferiore a questa soglia minima nè in ogni caso è stato dimostrato lo scostamento della retribuzione dal costo della vita e del mercato del lavoro locali, essendosi, come detto, la ricorrente, limitata a prospettare la sussistenza di una “macroscopica differenza” del suo trattamento economico rispetto a quello riservato ad altri contrattisti;

14. del tutto inconferenti sono, poi, le affermazioni della ricorrente relative all’indennità di servizio all’estero dei diplomatici temporaneamente in servizio in Eritrea (che si assume oscillerebbe tra i 18.000,00 e i 22.000,00 Euro mensili, oltre altre indennità – v. pag. 21 del ricorso per cassazione -) non solo perchè relative a circostanza nuova ma anche perchè afferenti ad un emolumento non avente natura retributiva, in quanto finalizzato a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera (v. Cass. n. 14112/2016);

15. il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna ex art. 91 c.p.c., della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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