Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11659 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26793-2019 proposto da:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE EPE – in persona del Direttore pro tempore, GESET ITALIA

SPA, OTTOGAS SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso

lo studio dell’avvocato BRINDISI LEOPOLDO FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE FELICE MARIA VOCCIA;

– ricorrente –

contro

A.V. RAPPRESENTANZE DI S. M. E D.V. &

C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. CASTIGLIONE 55, presso lo

studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENINCASA FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4469/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 23 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Raggruppamento Temporaneo di

Imprese Agenzia delle Entrate-Riscossione/GE.SE.T.S.p.A./Ottogas s.r.l. (di seguito R.T.I.) avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da V.A. Rappresentanze di S.M.e.D.V. e C. s.a.s. contro l’avviso di accertamento emesso dal R.T.I. per conto del Comune di Napoli e relativo a T.A.R.E.S. per gli anni 2010, 2011 e 2012. Riteneva la CTR improcedibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.

Avverso la suddetta sentenza il R.T.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, nonchè del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, , conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2015, per avere la CTR dichiarato erroneamente improcedibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.

Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alte ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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