Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11674 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/05/2021), n.11674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29220/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.I.G., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al controricorso, dall’avv. Giovanni RIGANTE, presso il cui

studio legale sito in Bisceglie, alla via de Gasperi, n. 21, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/06/2019 della Commissione tributaria

regionale di BARI, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da D.I.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l’avviso di accertamento sintetico “redditometrico”, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 4, ultima parte, vigente ratione temporis, di un maggior reddito ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2008, sostenendo che nell’atto impositivo non si dava atto della sussistenza del presupposto dello scostamento reddituale per almeno due periodi di imposta, avendo l’Agenzia delle entrate soltanto indicato il reddito dichiarato dal contribuente nell’anno 2007, senza alcun riferimento alle ragioni da cui desumere che tale reddito fosse incongruo;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ratione temporis vigente, del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, nonchè del D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992.

2. Con il secondo motivo deduce il vizio logico di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Sostiene la ricorrente che dall’avviso di accertamento il contribuente poteva “agevolmente, senza difficoltà e immediatamente comprendere, leggendo la motivazione dell’accertamento – senza bisogno di alcuna operazione di calcolo – la sussistenza del presupposto dello scostamento superiore di un quarto tra il reddito dichiarato e quello accertabile per due anni d’imposta” (ricorso, pag. 15) posto che, se l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto sussistente lo scostamento per l’anno d’imposta 2008, a parità di beni-indice, lo scostamento in questione era evidentemente e necessariamente sussistente anche per il 2007, essendo il reddito netto dichiarato per il 2007 (pari ad Euro 9.509,00) addirittura inferiore a quello dichiarato per il 2008″, pari ad Euro 10.563,00.

4. Con riferimento al secondo motivo ha poi specificato la ricorrente che la CTR aveva omesso di esaminare il fatto, esposto a pag. 5 dell’avviso di accertamento impugnato, che i beni-indice erano nella specie rappresentati da tre autovetture immatricolate nel 1992, nel 2000 e nel 2003, nonchè dalla residenza principale del contribuente, ovvero di beni che erano all’evidenza nella disponibilità di quest’ultimo fin da epoca precedente al 2007.

5. I motivi, che per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

6. Orbene, partendo dal dato appena sopra esposto con riferimento al terzo motivo di ricorso (identità di beni-indice per i periodi d’imposta 2007 e 2008, che il controricorrente non contesta), e dalla circostanza che l’amministrazione finanziaria abbia indicato nell’avviso di accertamento il reddito dichiarato per l’anno 2007 (in appena 9.509,00 Euro), avendone espressamente dato atto la CTR, ritiene il Collegio che l’amministrazione finanziaria, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, non era affatto tenuta ad indicare “quale sarebbe stato il reddito congruo” anche per l’anno d’imposta 2007, ma soltanto ad indicare, anche sommariamente, le ragioni in base alle quali la dichiarazione doveva ritenersi incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, e il giudice doveva limitarsi a verificare se dall’atto di accertamento potevano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio aveva ritenuto non congrua la dichiarazione per tale annualità (cfr. Cass. n. 26541 del 2008; n. 10972 del 2017, n. 28171 del 2017, citati dallo stesso controricorrente).

7. E nel caso di specie deve ritenersi che, in presenza di identità dei beni-indice e di esatta indicazione del reddito dichiarato nell’anno 2007, di molto inferiore a quello non congruo dichiarato nell’anno 2008, l’amministrazione finanziaria abbia adeguatamente assolto l’onere, su di essa incombente, di sommariamente indicare nell’atto impositivo le ragioni in base alle quali la dichiarazione era da ritenersi incongrua anche per il periodo d’imposta 2007, che ben potevano desumersi da quelle circostanze senza alcun particolare sforzo interpretativo dell’avviso di accertamento.

8. Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA