Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10847 del 23/04/2021

Cassazione civile sez. I, 23/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/04/2021), n.10847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11031/2017 proposto da:

Banco di Sardegna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avvocato Sadurny Claudio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Cudoni Giuseppe, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. S.n.c. di M.G.E. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Badia di Cava n. 36, presso lo studio del Dott. Bullitta

Giovanni, rappresentata e difesa dall’avvocato Carta Pierluigi,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto il gravame del Banco di Sardegna avverso la sentenza con la quale il tribunale di Sassari aveva accolto le domande della M.L. s.n.c. di M.G.E. & c., di nullità di alcune condizioni illegittime praticate sui contratti bancari inter partes e di condanna della banca alla restituzione degli importi percepiti;

la banca propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

la società M. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poichè l’attrice aveva omesso di produrre l’intera sequenza degli estratti conto e scalari, da ritenere i soli documenti idonei a suddividere la composizione dello sbilancio di competenze addebitato nel trimestre; donde la corte d’appello avrebbe errato nel presupporre che la prova della concreta applicazione delle poste illegittime fosse stata fornita “con la produzione degli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio”; difatti la c.t.u. aveva segnalato che mancavano diversi riassunti scalari, tanto che infine la ricostruzione era avvenuta mediante un ricalcolo suppletivo non consentito;

II. – col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., poichè contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale la banca aveva contestato fin dall’origine la carenza probatoria in cui era incorsa la parte attrice;

III. – infine col terzo mezzo la banca deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c. e art. 198 c.p.c., poichè la sentenza, rigettando l’eccezione di prescrizione per mancata indicazione delle singole rimesse con funzione solutoria, aveva violato il principio che ammette, invece, la formulazione dell’eccezione di prescrizione anche in forma generica; in tal senso la corte d’appello non avrebbe peraltro neppure utilizzato coerentemente lo strumento della c.t.u., poichè in questa l’esistenza di rimesse solutorie, per quanto implicitamente, era stata individuata, donde semmai si sarebbe dovuto procedere a una riconvocazione del c.t.u. per ricavare il dato ritenuto necessario alla pronuncia;

IV. – i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente;

questi motivi sono infondati nel presupposto;

la corte d’appello ha premesso che la decisione di primo grado era stata impugnata deducendo la mancata produzione dei riassunti scalari e della serie completa degli estratti conto, in violazione della regola di riparto dell’onere della prova;

dopodichè ha ritenuto la doglianza infondata perchè la banca non aveva contestato nè l’esistenza del contratto nè l’applicazione illegittima delle voci denunziate (capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, tasso convenzionale variato in base al cd. uso piazza), e neppure la circostanza che i rapporti bancari erano stati chiusi alla data dell’ultimo degli estratti prodotti (31-12-2003);

ha osservato che la c.t.u. aveva infine accertato l’ammontare degli addebiti privi di causa operando (sulle movimentazioni riportate negli estratti conto prodotti ai fini della ricostruzione) “a vantaggio della banca”, cosicchè le contestazioni infine da questa avanzate non si sarebbero potute condividere, perchè la banca non poteva dolersi “del mancato ricalcolo di voci altrimenti da stornare a vantaggio della cliente”;

va detto che contro questa prospettazione non sono state avanzate censure;

se ne ricava che la questione della mancata produzione dell’intera sequenza degli estratti, onde suddividere la composizione dello sbilancio di competenze addebitato nei trimestri, non possedeva una concreta rilevanza, visto che la movimentazione era stata ricostruita dal c.t.u. tenendo conto della parte riepilogativa per saldi favorevole alla banca, salva la rettifica degli interessi a debito, delle competenze e delle spese;

una simile metodica di ricostruzione del saldo finale è legittima;

va affermato il principio per cui, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve sì avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura (v. Cass. n. 20693-16, Cass. n. 21597-13), ma senza che ciò valga ad attribuire alla sequenza completa degli estratti il valore di prova legale esclusiva, poichè all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal medesimo correntista (v. Cass. n. 9526-19) in rapporto alla produzione documentale della controparte;

V. – il terzo motivo è inammissibile;

devesi innanzi tutto osservare che l’eccezione di prescrizione non era stata sollevata dalla banca dinanzi al giudice di primo grado; nel silenzio della sentenza lo si ricava dallo stesso ricorso, che alle pagine iniziali semplicemente evidenzia che la convenuta si era costituita contestando, in fatto e in diritto, ogni avversa pretesa;

dopodichè l’impugnata sentenza ha dato atto che, invece, in sede di gravame la banca aveva (nel secondo motivo) lamentato la mancata verifica, da parte del giudice di primo grado, delle “poste solutorie prescritte, in mancanza di apposita documentazione dell’affidamento accordato”;

VI. – la corte d’appello ha disatteso la doglianza senza rilevare la tardività dell’eccezione (art. 345 c.p.c.), poichè ha osservato che la banca non aveva individuato le rimesse solutorie da reputare prescritte, mentre la c.t.u. aveva accertato che i tassi di interesse praticati dall’istituto erano variati a seconda che lo scoperto si fosse mantenuto entro od oltre i limiti dell’affidamento, così confermando – esattamente al contrario di quanto sostenuto dall’impugnante – che l’affidamento allegato dall’attrice in citazione (“e non contestato dalla convenuta”) era sussistente;

la ratio decidendi va individuata nel deficit di allegazione dei fatti necessari allo scrutinio della censura (id est, dell’appello), a fronte di ciò che invece emergeva dalla c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado (per lo meno implicitamente);

VII. – ora per questa parte il terzo motivo di ricorso non coglie la peculiarità della questione;

se è vero che, come postulato dalla ricorrente, l’eccezione di prescrizione da parte del convenuto può essere proposta, in primo grado, anche genericamente, è altrettanto vero che, invece, non può essere proposta genericamente, in appello, la censura che si basi sull’asserita esistenza di crediti prescritti;

in altre parole, non è qui in discussione il principio che in tema di prescrizione estintiva vuole assolto l’onere di allegazione da parte dell’istituto di credito, convenuto in giudizio, mediante la semplice affermazione dell’inerzia del titolare del diritto – unita alla dichiarazione di volerne profittare e senza necessità, quindi, di un’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895-19);

rileva invece la questione del livello di specificità della censura con la quale – una volta accertato, in primo grado, un credito da ripetizione in capo al correntista, per l’esistenza di pagamenti indebiti correlati a rimesse solutorie – la banca pretenda di contestare, in appello, taluni di codesti crediti perchè prescritti;

in tal caso la necessità di specificare le rimesse in funzione solutoria rientra nel distinto ambito dell’art. 342 c.p.c., poichè il motivo di gravame con cui si faccia valere la prescrizione, a fronte di pagamenti ritenuti ripetibili dal giudice di primo grado, deve essere specifico nella prospettiva della riforma della statuizione; il che è ciò che in definitiva l’impugnata sentenza ha escluso;

VIII. – il terzo motivo è inammissibile anche nella residua parte, attinente all’onere di convocazione del c.t.u. a chiarimenti; invero dal ricorso non risulta che sia stata chiesta una convocazione di tal genere; e va osservato che, per consolidata giurisprudenza, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in tutto o in parte, le indagini medesime;

l’esercizio (o il non esercizio) di tale potere non è di per sè sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 27247-08, Cass. n. 2103-19); l’insindacabilità trova limite nell’adeguata motivazione della scelta, ma resta il fatto che una motivazione al riguardo presuppone che vi sia stata quanto meno un’istanza parimenti argomentata, cosa che nella specie neppure è dedotta;

IX. – il ricorso è dunque rigettato;

le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA