Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9538 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9538 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS TOMMASO N. IL 06/06/1959
avverso la sentenza n. 9174/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
140 De Santis Tommaso
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73.5 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici: le attenuanti generiche non sono state concesse in considerazione del negativo profilo
di personalità desunto dalle numerose e gravi condanne e che la pena irrogata, peraltro
diminuita rispetto a quella irrogata dal primo giudice, è adeguata al fatto ed all’agente.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con il D.L. n. 146 del 2013 essendo
stata irrogata una pena non lontana dal minimo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-