Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9528 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9528 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRONTE VINCENZO N. IL 29/12/1981
avverso la sentenza n. 515/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
130 Bronte Vincenzo
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
sicché nessun dubbio può essere ravvisato sulla responsabilità; e d’altra parte, per ciò che
attiene alla pena, si esclude la possibilità di concedere attenuanti generiche in mancanza di
elementi positivi da valutare e si individua la sua divisione in C 2300 di ammenda, non lontana
dal minimo. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile
nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P 4:12
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: si pone in luce che l’imputato è stato colto mentre circolava alla guida del veicolo