Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10704 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 815-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO
CAMPANELLA 21, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO SAVERIO,
rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS)2, in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSSIONE, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1227/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, con sentenza n. 326/14,sez 1, rigettava il ricorso proposto da C.A. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS).
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 1227/2018, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Currà deduce la nullità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo del servizio postale a mani del nipote presso la propria residenza in quanto non si era provveduto all’invio di una seconda raccomandata con avviso di consegna.
Va premesso in via di fatto che è pacifico in causa che la raccomandata è stata ricevuta dal M.A. nipote del contribuente e che quest’ultimo non censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la notifica è avvenuta presso l’indirizzo di esso contribuente risultante all’anagrafe tributaria.
Ciò posto, il motivo risulta manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.(Cass. 29642/19; Cass. n. 8293 /2018; Cass. n. 19795/2017Cass. 15315/2014; Cass. n. 14501 /2016).
Alla luce di siffatta giurisprudenza deve ritenersi che non rilevi la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purchè questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna non trattandosi oltretutto neppure di notifica avvenuta a mani del portiere.
Il ricorso va dunque respinto.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021