Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10538 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 681/2019 proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento,

(Pec: almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.M., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso non contiene l’esposizione dei fatti di causa e in particolare della vicenda in relazione alla quale sarebbe stata chiesta la protezione nelle sue alternative forme; ciò costituisce violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3; ne va quindi dichiarata l’inammissibilità;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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