Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10422 del 20/04/2021
Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 20/04/2021), n.10422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.N., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in Roma, Via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato
Luciano Natale Vinci; rappresentato e difeso in giudizio, per
procura speciale in atti, dall’avv. Giuseppe Mariani del foro di
Potenza;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (cf (OMISSIS)), domiciliato ex lege in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 214 del Giudice di Pace di Melfi, depositato il
14.2.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
febbraio 2021 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.
Fatto
RILEVATO
che:
p. 1. M.N., n. in (OMISSIS) il (OMISSIS), propone, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 6 un motivo di ricorso per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con il quale il giudice di pace di Melfi ha convalidato il decreto del Questore di Potenza che aveva disposto il suo trattenimento per il tempo strettamente necessario presso il (OMISSIS), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa disposta dal Prefetto di Roma; ciò stante la necessità di acquisire i documenti di viaggio e di reperire idonei vettori.
Dopo aver sentito il ricorrente, assistito dal difensore, il giudice di pace disponeva la convalida richiesta dal Questore, osservando che il ricorrente “non ha titolo per permanere sul territorio nazionale. Rileva che lo stesso ha dichiarato di voler rientrare nel suo Paese di origine”.
Il Ministero degli Interni si è costituito, con l’Avvocatura Generale dello Stato, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 143 c.p.p..
Per avere il giudice di pace disposto la convalida del trattenimento, nonostante che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana e l’udienza non si fosse tenuta alla presenza di un interprete di lingua (OMISSIS) (circostanze già eccepite dal difensore nel corso dell’audizione).
p. 2.2 Il motivo è infondato.
Va intanto considerato che esso lamenta la violazione o falsa applicazione di una norma (l’art. 143 c.p.p. sul diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti) concernente il processo penale ed insuscettibile di essere trasposta tout court nell’ambito del procedimento civile, alle cui regole il procedimento di convalida si ispira e conforma.
In ogni caso, che nella specie sia stato leso il diritto di difesa dell’opponente per la mancata traduzione degli atti in lingua (OMISSIS) (in ciò si sostanzia la doglianza) costituisce nulla più di una apodittica affermazione del ricorrente, il quale non si fa carico di censurare l’opposta e decisiva risultanza processuale – fatta propria dal giudice di pace nel decreto opposto – secondo cui il ricorrente “comprende la lingua italiana”, così da non necessitare di interprete e traduzione.
Va evidenziato che il motivo di ricorso per cassazione in esame ha esclusiva natura di violazione o falsa applicazione normativa, sì che è ad esso estranea qualsivoglia doglianza di tipo motivazionale o di ricostruzione fattuale (nei limiti in cui queste siano oggi ancora proponibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Dunque, dato per assodato che l’opponente – sentito dal giudice di pace con l’assistenza del difensore – comprendesse in effetti la lingua italiana, va per ciò solo escluso che il decreto impugnato sia incorso nella lamentata violazione di legge per mancata partecipazione dell’interprete all’udienza di convalida.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Nulla si provvede sulle spese, atteso che il Ministero degli Interni, pur avendo depositato atto di costituzione, non ha formulato controricorso nè svolto difesa di sorta.
Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
LA CORTE
– rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, tenutasi con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021