Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10437 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29059-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Ferrara, via degli

Adelardi, n. 61, presso l’avv. SIMONA MAGGIOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente I.S. è cittadino (OMISSIS) della regione del (OMISSIS).

Secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata, egli sarebbe andato via dal suo paese per ragioni di carattere economico ed in particolare per guadagnare i soldi necessari a pagare un debito contratto in patria con un usuraio.

Il Tribunale ha ritenuto che si tratti dunque di un migrante economico, per il quale non è previsto il riconoscimento dello status di rifugiato e rispetto al quale, considerata la vicenda narrata, non si prospettano situazioni che giustificano la concessione della protezione sussidiaria, non essendovi pericoli di torture, violazioni di diritti, nè minacce derivanti da un conflitto armato generalizzato, considerato inesistente nella regione del (OMISSIS).

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale, pur preso atto dell’inserimento lavorativo del ricorrente, ha tuttavia ritenuto che il rimpatrio non pregiudica i suoi diritti, in ragione della situazione ivi esistente.

Ricorre I. con tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

Ad ogni modo, il ricorso sarebbe comunque infondato.

p..- Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2008, artt. 8 e 27 nonchè omesso esame di un fatto decisivo.

Secondo il ricorrente, sia ai fini della protezione sussidiaria che umanitaria, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso situazioni di potenziale pericolosità o di violazione di diritti.

Il ricorrente censura, in particolare, il ricorso alle fonti utilizzate dal Tribunale alle quali oppone le proprie, a suo dire più significative.

Il motivo è inammissibile.

Esso verte, come detto, sulla corretta valutazione della situazione del (OMISSIS) secondo quanto imposto dalla L. n. 251 del 2007 e sul modo in cui, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, quella valutazione andrebbe compiuta.

Il ricorrente appunta i suoi rilievi in particolare sulla interpretazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nel senso di ritenere non adeguatamente accertato lo stato di conflitto armato generalizzato.

Tuttavia, va ribadito, e la regola non sfugge al ricorrente, che ai sensi di quella disposizione, non basta che vi sia una qualche forma di violenza nel paese di origine, occorrendo un clima di generalizzato conflitto armato tale da costituire pericolo per i civili in quanto tali, per la loro sola presenza sul territorio.

In tal senso, a fronte dell’accertamento condotto dal Tribunale in base a COI aggiornate ed attendibili il ricorrente adduce proprie fonti, di certo anche esse rilevanti, ma dalle quali si evince un clima non già di conflitto armato generalizzato, bensì caratterizzato da episodi di violenza sporadica, sia pure in forma terroristica.

p..- Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente ed attengono alla protezione umanitaria.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 288 del 1998, art. 5 ed omesso esame di un fatto controverso e rilevante; il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 3 e 16 CEDU ed anche esso omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente ritiene che la corte ha dato scarso rilievo al suo inserimento lavorativo in Italia e, per contro, ha ritenuto con un accertamento non approfondito e non motivato che non vi siano ragioni ostative al rimpatrio alla luce della situazione del paese di origine.

I motivi sono infondati.

Va ribadito che la clausola dei “seri motivi di carattere umanitario” è bensì aperta e dunque tale da ricomprendere ogni situazione di vulnerabilità che sia ostativa al rimpatrio, ma non comprende in sè il mero bisogno economico del ricorrente, dovendosi tenere conto soprattutto della situazione del paese di origine e della eventualità che il rimpatrio costituisca una condizione di vita privata del godimento dei diritti fondamentali.

La sola integrazione del ricorrente in Italia non è dunque sufficiente, ed in ciò la decisione si dimostra corretta, dovendosi valutare se il rimpatrio faccia perdere non tanto il livello economico raggiunto quanto il livello di godimento dei diritti fondamentali acquisiti in Italia. L’accertamento di questa situazione è un accertamento in fatto, caratterizzato dalla valutazione della situazione del paese di origine ed è rimesso al giudice di merito, che deve correttamente motivarlo.

Nella fattispecie il Tribunale ha dato conto del suo giudizio in ordine alla inesistenza nel (OMISSIS) di violazioni sistematiche e diffuse dei diritti umani ed ha anche riferito le fonti di conoscenza cui ha fatto riferimento, si che il relativo accertamento in fatto non è in questa sede ulteriormente sindacabile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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