Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10320 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Lui – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18657/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

New Star Racing Associazione Sportiva Dilettantistica, elettivamente

domiciliata in Roma, Via M. Prestinari n. 13, presso lo Studio

dell’Avv. Ramadori Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. D’Arrigo

Domenico, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 289/46/14, depositata il 22 gennaio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 gennaio

2021 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

 

Fatto

Rilevato e considerato che:

1. con l’impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, la Regionale della Lombardia accoglieva il ricorso promosso da New Star Racing Associazione Sportiva Dilettantistica, avverso un avviso di accertamento con il quale l’ufficio, in conseguenza del disconoscimento del diritto a fruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398, recuperava a tassazione imponibile non dichiarato ai fini IRES IVA IRAP 2005;

2. invero, secondo l’ufficio, la contribuente non aveva diritto di usufruire dei suddetti benefici fiscali, per due ragioni; sia perchè, in quell’anno d’imposta, non risultava iscritta nel registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, istituito presso il CONI ai sensi della L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 90, comma 20; sia perchè aveva svolto attività commerciale, consistente nella prestazione di servizi pubblicitari;

3. la Regionale, come anticipato, accoglieva l’originario ricorso, reputando che in quell’anno d’imposta non fosse possibile l’iscrizione nel registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, questo perchè il D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 4, comma 6-quater, conv. con modif. in L. 21 maggio 2004 n. 128 aveva abrogato la cit. L. n. 289, art. 90, comma 20, che lo istituiva; secondo la Regionale, per aver diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, doveva perciò ritenersi sufficiente lo svolgimento di attività di promozione sportiva senza fini di lucro; circostanza che, concludeva la Regionale, non era stata giudizialmente contestata;

4. l’ufficio ricorreva per un solo motivo, mentre la contribuente resisteva con controricorso;

5. con l’unico motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciata la violazione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, art. 7, conv. con modif. in L. 27 luglio 2004, n. 186; osservato che in ragione delle previsioni contenute nello stesso, solo l’iscrizione nel ridetto Registro poteva certificare “il riconoscimento da parte del CONI”; l’ufficio terminava nel senso che la Regionale aveva sbagliato ad affermare che, a seguito dell’abrogazione della citata L. n. 289, art. 90, comma 20, “il registro CONI era stato espulso dal sistema”;

6. il motivo è fondato, dovendosi dare continuità all’unico, conforme e condivisibile precedente di questa Corte che, al fine del riconoscimento dei benefici fiscali di cui alla L. n. 398 cit., ha stabilito il principio dell’obbligatorietà della iscrizione al registro tenuto dal CONI (Cass. sez. VI n. 7202 del 2017);

7. la cancellazione, ad opera dal cit. D.L. n. 72, art. 4, comma 6-quater, della citata L. n. 289, art. 90, comma 20, L che, in attuazione del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 5, comma 2, lett. c) e d), prevedeva l’istituzione presso il CONI del registro delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche, è difatti irrilevante; e, questo, perchè il coevo citato D.L. n. 136, art. 7 subordina il diritto al riconoscimento dei benefici fiscali di cui alla citata L. n. 398, giusto il rinvio alla citata L. n. 289, art. 90, comma 1 e ss., alla condizione che le Associazioni e Società sportive siano in possesso del riconoscimento rilasciato dal CONI, conseguente alla loro registrazione in appositi elenchi;

8. non è quindi vera l’affermazione della Regionale, secondo cui il registro CONI sarebbe “stato espulso” dall’ordinamento fiscale dell’associazionismo sportivo; come veduto, invece, il citato D.L. n. 136, art. 7 subordina i benefici fiscali al riconoscimento della natura sportiva degli enti, conseguente alla registrazione delle Associazioni o delle Società sportive dilettantistiche negli appositi elenchi tenuti dal CONI, che così esercita il suo controllo istituzionale, siccome stabilito dal citato D.Lgs. n. 242, art. 5, comma 2, lett. c) e d);

9. la soluzione, è bene chiarire, non mette in discussione la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui la formale iscrizione nel registro CONI non impedisce al giudice tributario di accertare nel merito il diritto alle agevolazioni in parola, verificando la presenza dei requisiti sostanziali che la legge fiscale richiede per essere una Associazione o una Società sportiva dilettantistica (Cass. sez. trib. n. 9614 del 2019; Cass. sez. trib. n. 22939 del 2018);

10. non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso;

11. nel recente manifestarsi dell’orientamento sfavorevole alla contribuente, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali, di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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