Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10397 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14153/2015 proposto da:

I.L.G.: ricorso non depositato al 11/06/2015;

– ricorrente –

contro

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 46,

presso lo studio dell’avvocato Grilli Gino Danilo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Reggiani Roberto,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

B.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cavasino Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

S.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Angileri Carla, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo:

I.L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Lazio n. 20-c, presso lo studio dell’avvocato D’Onofrio Giuseppe

Alessio, rappresentato e difeso dall’avvocato Messina Vincenzo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Costanza Roberto, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1641/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.L.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, il Credito Emiliano spa (in seguito CREDEM), S.G., P.A. e B.C. chiedendo, dopo aver ricostruito i fatti per come si erano, a suo avviso, svolti, che fosse dichiarato nullo e privo di effetto, sotto il profilo del vizio del consenso, l’ordinativo di acquisto di 40.000 azioni di Seat Pagine Gialle e l’illegittimità del recesso operato da CREDEM da tutti i rapporti intrattenuti con esso attore; chiedeva, inoltre, dichiararsi che dal comportamento della banca e dei suoi funzionari aveva subito un danno economico effettivo di Euro 107.035,22, oltre Euro 100.00,00 per la mancata disponibilità del mutuo oggetto di revoca, con la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle somme indicate. Chiedeva anche la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni morali e del danno biologico ed esistenziale. Si costituivano i convenuti, i quali resistevano con distinte comparse alla domanda.

Il tribunale di Marsala rigettava la domanda, dichiarando prescritta l’azione di risarcimento danni svolta dall’attore nei confronti del convenuto P. e rigettava tutte le altre domande proposte dall’attore nei confronti dei convenuti in quanto infondate.

L’ I. proponeva appello che veniva rigettato.

A sostegno dei propri assunti, il giudice distrettuale rilevava che al di là del comportamento colposo del S., quale dipendente della banca che ebbe ad effettuare erroneamente un’operazione di acquisto (anzichè di vendita come voluto dall’ I.) di 40.000 azioni al prezzo limite di Euro 3,89 per ciascuna azione, l’appellante aveva, alla fine, volontariamente e consapevolmente ratificato tale operazione, cumulandola con una contestuale operazione di vendita di 80.000 azioni (le 40.000 erroneamente acquistate ed altre 40.000 già presenti nel portafoglio titoli dell’ I.) al superiore prezzo limite di Euro 3,93 per azione: il che, ad avviso della Corte territoriale, deponeva per un intento essenzialmente speculativo dell’appellante e della piena consapevolezza di quello che stava facendo. Pertanto, ad avviso della Corte d’appello, l’appellante sottoscrivendo volontariamente l’ordine di acquisto delle azioni e il successivo ordine di vendita delle stesse, aveva interrotto il nesso eziologico tra comportamento negligente del S. e il danno derivato da tale comportamento. La Corte distrettuale neppure ha ravvisato alcun eccesso di mandato, in quanto sulla base dell’art. 6, lett. c), del contratto di conto corrente era prevista la facoltà delle parti di esercitare il recesso dall’apertura di credito, senza la necessità della ricorrenza di una giusta causa e ciò, in deroga alla regola prevista dall’art. 1845 c.c., mentre, in riferimento al mutuo chirografario era contrattualmente prevista la decadenza dal beneficio del termine.

I.L. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte palermitana affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi, il Credito Emiliano spa, S.G., P.A. e B.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1711 c.c., nonchè degli artt. 1427,

1428 e 1429 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse eccesso di mandato da parte della banca e dei suoi agenti, perchè vi era stata la ratifica postuma del loro operato.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta la violazione di norme di diritto, in particolare, degli artt. 21 e segg. TUF e degli artt. 1710, 1175 e 1375 c.c., perchè la Corte d’appello aveva ritenuto che nella specie non sussistevano i presupposti per considerare integrata la violazione dei doveri d’informazione e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e segg..

In via preliminare, va rilevato che la domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti di P.A. è inammissibile, in quanto già la Corte d’appello aveva accertato che l’ I. non aveva impugnato la statuizione di primo grado che riteneva prescritta l’azione nei confronti del medesimo P..

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto – perchè avvinti dal medesimo vizio – sono inammissibili, perchè censurano il merito della controversia relativamente, da un lato, alla valutazione della condotta del ricorrente che aveva sottoscritto (e ratificato) prima l’ordine di acquisto di 40.000 azioni e successivamente l’ordine di vendita di 80.000 azioni della stessa società Seat Pagine Gialle e dall’altro lato, relativamente alla valutazione della condotta della banca che non aveva – ad avviso del ricorrente – rispettato i doveri d’informazione e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, ai sensi degli artt. 21 e segg. del TUF. Tali censure, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili nel presente giudizio di legittimità (Cass. n. 25608/13, 91/14, 3425/16, non massimata).

Va, in ogni caso, evidenziato come la compravendita di titoli non è avvenuta in contropartita diretta ma in virtù di un contratto di mandato a contrattare tali titoli, per cui il difetto di valido consenso dell’ I. a comprare le 40.000 azioni (perchè la banca ha acquistato sul mercato invece di vendere) ha determinato l’inefficacia del mandato, che è stato concluso, di fatto, da un “falsus procurator”: ciò, ha determinato l’inefficacia del medesimo mandato che però può essere eccepita solo dalla parte falsamente rappresentata (Cass. n. 14618/10), senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio. Tuttavia, nel caso di specie, vi è stata ratifica, ai sensi dell’art. 1399 c.c., in quanto l’ I., autonomamente e consapevolmente, ha sottoscritto il modulo bancario dell’erroneo acquisto (in ragione di Euro 3,89 ad azione) per poi sottoscrivere quello di vendita dei medesimi titoli (in ragione del superiore prezzo di Euro 3,93): pertanto, è evidente che l’odierno ricorrente voleva guadagnare anche lucrando sull’erroneo acquisto, altrimenti, se avesse solo voluto limitare i danni avrebbe venduto “al meglio” le 40.000 azioni erroneamente acquistate e non secondo il superiore prezzo “limite” di Euro 3,93. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’essenza e la validità della ratifica non sono condizionate da rigorismi formali, essendo sufficiente, anche quando è richiesto l’atto scritto, che la volontà di ratificare risulti chiaramente da uno o più atti (v. Cass. n. 1554/66, 6937/04, 2403/16, cfr. Cass. n. 27399/09, secondo cui il negozio compiuto dal “falsus procurator” non è invalido, ma soltanto “in itinere”, ovvero a formazione successiva, sicchè il “dominus” può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi).

Ad avviso del Collegio, la sottoscrizione sia del modulo di acquisto di 40.000 azioni di Seat Pagine Gialle, che la successiva sottoscrizione del modulo per la loro vendita (secondo un prezzo “limite” superiore all’acquisto), sono fatti univoci che implicano la volontà di ratificare da parte del ricorrente, l’erroneo acquisto della banca.

Le spese di lite, in favore di ciascuno dei convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare sia al Credito Emiliano spa, che a B.C., che a S.G. che a P.A., le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, a ciascuno di essi distintamente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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