Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10350 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36761/2018 proposto da:

P.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA ANNA RITA ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE GIA’ PROVINCIA DI FIRENZE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI,

domiciliazione p.e.c. stefania.gualtieri.firenze.pecavvocati.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1293/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

P.S.G. conveniva in giudizio la Provincia di Firenze allegando di aver subito lesioni a seguito di un urto con un animale selvatico, nella specie un daino, che aveva attraversato la strada provinciale da lui percorsa a bordo di un motoveicolo: chiedeva i conseguenti danni, di cui l’ente territoriale doveva considerarsi responsabile, ad avviso del deducente, per non aver garantito la sicurezza della via;

il Tribunale, davanti al quale resisteva l’ente evocato in lite, affermata la legittimazione passiva di quest’ultimo in base alla L.R. n. 3 del 1994, attributiva allo stesso della funzione di gestione e protezione del patrimonio faunistico, accoglieva la domanda in applicazione non dell’art. 2052 c.c., esclusa per l’impossibilità di configurare un potere custodiale sull’animale, bensì in ragione della clausola generale contenuta nell’art. 2043 c.c.;

la pronuncia era riformata dalla Corte di appello secondo cui legittimata passiva era effettivamente la Città Metropolitana già Provincia di Firenze, ma nel merito la domanda era infondata, nella ribadita prospettiva dell’art. 2043 c.c., atteso che: era stata provata l’apposizione di cartellonistica; non era rinvenibile un obbligo di recinzione spettante invece all’ente proprietario della strada, fermo che la stessa non avrebbe comunque impedito l’evento; era comunque mancata la prova che la caduta del motociclista fosse avvenuta a causa della collisione con l’animale, in particolare non essendo risultato chiaro se fosse stato propriamente l’attore a urtare l’animale o quest’ultimo a investire il primo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione P.S.G. articolando quattro motivi, corredati da memoria;

resiste con controricorso la Città Metropolitana di Firenze.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato dall’accertamento, effettuato dal Tribunale e ammesso dalla controparte, relativo alla proprietà della strada in capo all’ente convenuto;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la mancata apposizione di recinzioni e accorgimenti idonei a bordo strada, era comportamento omissivo decisivo e imputabile, tenuto altresì conto che l’istruttoria aveva chiarito il nesso causale che, peraltro, non aveva costituito motivo si appello, con conseguente giudicato;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe omesso la necessaria motivazione escludendo la sussistenza della prova in ordine alla dinamica del sinistro, non oggetto di motivo di gravame di merito;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe dovuto regolare diversamente le spese di lite posto che l’ente originariamente convenuto era rimasto soccombente in punto di legittimazione passiva, ritenuta sussistente;

Rilevato che:

i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

al di là delle norme formalmente evocate, si deduce la violazione del giudicato interno sulla proprietà della strada in capo alla ex Provincia e sulla sussistenza del nesso causale;

la Corte di appello ha effettivamente negato la sussistenza della prima (pagg. 11-12 della sentenza di appello), affermata invece dal Tribunale secondo quanto idoneamente riportato nel ricorso (pag. 18) e come pacifico tra le stesse parti (pag. 11 del controricorso), senza che vi fosse stata censura sul punto, come riferito dallo stesso Collegio di merito (pag. 5);

la stessa Corte, al contempo, ha però negato che vi fosse prova della dinamica del sinistro, riportando espresso motivo di appello al riguardo (stessa pag. 5): parte ricorrente afferma il contrario ma rimandando inammissibilmente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, all’atto di appello;

va ribadito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria (cfr., ad esempio, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

sul punto, poi, il ricorrente chiede una rilettura istruttoria, inammissibile in questa sede, poichè risponde al vero che la Corte territoriale ha errato osservando che l’obbligo di recinzione non poteva gravare sulla Città Metropolitana perchè non proprietaria della strada, ma è anche vero che ha statuito, al contempo, l’irrilevanza del profilo non potendo ritenersi che la recinzione avrebbe impedito l’evento (pag. 11 della sentenza in questa sede impugnata) e comunque non essendo stata chiarita come necessario, dalle risultanze probatorie, la compiuta dinamica del sinistro (successiva pag. 12);

la negazione della prova del nesso causale, sul presupposto, oggetto di giudicato interno, dell’applicabilità dell’art. 2043 c.c., costituisce “ratio decidendi” autonoma, che rende quindi irrilevante – e dunque inammissibile per difetto d’interesse – la questione della proprietà della strada, cui la Corte territoriale ha fatto un riferimento, come visto erroneo, evidentemente nella prospettiva dell’analisi della responsabilità dell’ex Provincia quale soggetto preposto alla gestione del patrimonio faunistico;

il quarto motivo è manifestamente infondato;

le spese processuali devono essere regolate, a norma dell’art. 91 c.p.c., secondo l’esito complessivo della lite, non segmentabile in relazione a questioni preliminari;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 1.400,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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